Ordinanza n. 61/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/03/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 47/1948
- art. 9legge 47/1948
- art. 12legge 47/1948
- art. 13legge 47/1948
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 12 e
13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa)
promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1982 dalla Corte d'Appello di
Perugia nel procedimento penale a carico di Fossati Luigi ed altri
iscritta al n. 926 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 dell'anno 1982.
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Corte d'Appello di Perugia, coll'ordinanza e nel
processo di cui all'epigrafe, sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 9, 12 e 13 della l. 8 febbraio 1948, n.
47 in relazione agli artt. 3 e 21 Cost.,
che nessuno si costituiva nel giudizio né interveniva il
Presidente del Consiglio dei ministri,
che l'ordinanza non porta alcuna motivazione né sulla rilevanza
né sulla non manifesta infondatezza, né comunque alcuna motivazione
in assoluto, in quanto si fa un semplice e completo riferimento
all'eccezione proposta dal difensore di uno degli imputati,
coll'adesione di altri due, senza tuttavia riportarla nemmeno
sommariamente.
Considerato che, pertanto, la Corte non è nemmeno in grado di
conoscere il contenuto dell'eccezione proposta e, perciò, tanto meno
di valutarne rilevanza e fondatezza,
che, d'altra parte, questa Corte ha ripetutamente ammonito che
contenuto dell'eccezione e valutazione della sua rilevanza e fondatezza
devono risultare dal testo e dalla motivazione dell'ordinanza e non
possono essere espresse per relationem,
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile per
assoluta carenza di qualsiasi motivazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile per assoluta carenza di
motivazioni la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
9, 12 e 13 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 sollevata dalla Corte
d'Appello di Perugia con ordinanza 8 ottobre 1982 in relazione agli
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte