Ordinanza n. 61/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 442Codice di procedura civile
- art. 1legge 742/1969
- art. 3legge 742/1969
usata come parametro
citata
- art. 3legge 533/1973
- art. 3legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (Sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 ottobre 1977 dal Tribunale di Rovigo nel
procedimento civile vertente tra Franzoso Vanni e Braggion Aureliano,
iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 7 dicembre 1977 dal Pretore di Cuneo sui
ricorsi proposti dalla S.n.c. So-edil ed altra contro INPS, iscritta al
n. 158 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'anno 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento avente per oggetto la
richiesta dichiarazione di ineleggibilità di Braggion Aureliano a
consigliere della Provincia di Rovigo, controvertendosi
sull'inammissibilità del ricorso per scadenza del relativo termine, il
Tribunale della stessa città con ordinanza del 14 ottobre 1977 (reg.
ord. n. 544 del 1977) sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, i quali,
nello stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale e i casi di esclusione della
sospensione, non includono tra questi ultimi le controversie in materia
elettorale: sembrava al Tribunale che le dette norme contrastassero con
gli artt. 3 e 24 Cost., per una disparità di trattamento tra i
processi urgenti, ai quali non si applicava la sospensione in
questione, e i processi in materia elettorale, per i quali, malgrado la
loro urgenza, la sospensione doveva invece operare;
che nel corso di due procedimenti di opposizione a decreti
ingiuntivi emessi dal Pretore di Cuneo per omesso versamento dei
contributi e sanzioni civili a favore dell'Inps e a carico della s.n.c.
"So-edil" e della s.a.s. "Sima", il Pretore, con ordinanza del 7
dicembre 1977 (reg. ord. n. 158 del 1978) sollevava, in riferimento
all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 3 della citata l. n. 742 del 1969, il quale esclude dalla
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie
in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 442 cod.
proc. civ., nel testo della l. 11 agosto 1973 n. 533); riteneva il
Pretore che la presunzione di urgenza, posta a fondamento dell'art. 3,
seconda parte, l. cit. non avesse ragion d'essere per le cause
relative non a prestazioni previdenziali chieste dal lavoratore
assistito, bensì a pretese degli istituti assicurativi nei confronti
dei datori di lavoro;
che nessuna delle parti private si costituiva;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in
entrambe le cause chiedendo che le questioni fossero dichiarate non
fondate.
Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i giudici
possono essere riuniti;
che le due questioni sono manifestamente infondate;
che infatti non vi è contraddizione logica, contrariamente a
quanto dedotto dal giudice a quo, fra la trattazione più rapida,
disposta per le cause elettorali (riduzione dei termini, ecc.) e la
loro mancata comprensione nelle eccezioni di cui all'art. 3 l. cit.,
poiché non esorbita da una discrezionale valutazione il ritenere, come
ha fatto il legislatore, che l'esigenza di una maggiore celerità delle
cause elettorali rispetto alle controversie ordinarie non si spinga al
di là della speciale disciplina per esse stabilita, senza proiettarsi
anche sull'istituto della sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale;
che, per quanto concerne la seconda questione, ossia quella
relativa alle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, è
palese come debba essere disattesa la distinzione prospettata dal
giudice a quo, in quanto nessuna irrazionalità sussiste nella
disciplina intrinsecamente unitaria stabilita dall'art. 3 l. cit. per
tutte le dette cause: identica è invero la ratio sia per le
controversie promosse dai lavoratori assicurati sia per quelle iniziate
dagli enti previdenziali contro gli obbligati onde ottenere il
pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di queste
ultime è correlata alla necessità, in cui versano gli stessi enti, di
procurarsi i mezzi finanziari per poter adempiere alla loro funzione
istituzionale e così fornire le prestazioni dovute;
che, pertanto nessuna violazione, né dell'art. 3 né dell'art. 24
Cost., può ravvisarsi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742 - i quali,
nello stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale e i casi di esclusione dalla
sospensione, non includono tra questi ultimi le controversie in materia
elettorale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal
Tribunale di Rovigo con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 stessa legge - che prevede tra i casi di
esclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale le controversie in materia di previdenza obbligatoria, anche se
trattisi di crediti degli istituti previdenziali verso i datori di
lavoro - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. dal Pretore di
Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte