Ordinanza n. 61/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342
del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1980
dalla Corte d'appello di Roma, iscritta al n. 42 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 91 dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione della Immobiliare Famica S.p.A.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 maggio 1980, la Corte
d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
1341 e 1342 del codice civile - i quali, nel caso di testi
contrattuali predisposti da una delle parti ovvero contenuti in
moduli o formulari, prevedono l'inefficacia delle clausole vessatorie
od eccessivamente onerose non specificamente approvate per iscritto
dall'altro contraente - ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3 e
24 della Costituzione, ove "interpretati nel senso della loro
inapplicabilità ai contratti stipulati dalla pubblica
Amministrazione";
che dinanzi a questa Corte si è costituita la parte attrice del
giudizio a quo ed è intervenuta, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che
venga dichiarata non fondata la questione;
Considerato che, nell'esegesi delle norme impugnate, la
giurisprudenza della Corte regolatrice (superando il proprio iniziale
contrario indirizzo) si è da tempo orientata nel ritenerne viceversa
l'applicabilità "anche con riguardo ai contratti stipulati dalla
P.A.", in quanto, per principio, soggetta alle norme del codice
civile "quando utilizza gli schemi del diritto privato facendo uso
della sua capacità privatistica che ha in comune con qualsiasi altro
soggetto" (così, per tutte, Cass. 1984, n. 4832);
che, pertanto, le suddette disposizioni già vivono
nell'ordinamento con l'identico contenuto e portata che si vorrebbe
raggiungere per via di reductio ad legitimitatem, sicché la
questione proposta è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte