Ordinanza n. 61/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 20legge 408/1949
- art. 5legge 1150/1967
- art. 20legge 26/1968
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109, comma
secondo, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (T.U. delle leggi sul
Mezzogiorno) promosso con l'ordinanza emessa il 17 febbraio 1989
dalla Corte d'Appello di Cagliari nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Montixi Celino ed altri e l'Amministrazione finanziaria
dello Stato iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27/1° serie
speciale dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che la Corte d'appello di Cagliari, nel giudizio promosso
da Montixi Celino ed altri contro l'amministrazione finanziaria dello
Stato, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1989 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 109, secondo comma, del d.P.R. 30
giugno 1967, n. 1523 (T.U. delle leggi sul Mezzogiorno), nella parte
in cui non prevede l'esclusione della decadenza dalle agevolazioni
fiscali previste nel primo comma, quando l'opera per la quale è
prevista l'agevolazione medesima non abbia potuto essere realizzata
per causa di forza maggiore, diversamente da quanto prevede l'art. 20
della legge 2 luglio 1949, n. 408, in tema di agevolazioni tributarie
in materia di edilizia;
che, nella specie, gli attori contestavano la pretesa
dell'amministrazione finanziaria alla normale imposta di registro
dovuta - in conseguenza della intervenuta decadenza dalle
agevolazioni fiscali di cui all'art. 109 del d.P.R. n. 1523 del 1967
- sul trasferimento (avvenuto con atto pubblico del 9 luglio 1971) di
terreni da destinare alla costruzione di stabilimenti industriali
tecnicamente organizzati, deducendo che la mancata realizzazione del
fine dell'acquisto entro il termine di legge non era dovuta a causa
ad essi imputabile, ma alla sopravvenuta imposizione di vincoli
d'inedificabilità sui terreni;
che, secondo il giudice a quo, la suindicata norma fiscale di
favore non esclude la decadenza nelle ipotesi di forza maggiore,
mentre diversa disciplina è dettata dall'art. 20 della legge n. 408
del 1949, che, in tema di agevolazioni per l'incremento delle
costruzioni edilizie, fa espressamente salvo il caso di forza
maggiore agli effetti del recupero della normale imposta di registro
quando il fine dell'acquisto non sia conseguito nel prescritto
termine, sicché sembra sussistere una irragionevole disparità di
trattamento, apparendo coincidenti le finalità delle agevolazioni
fiscali concesse con le due disposizioni sopra menzionate;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
infondatezza della questione.
Considerato che la legge 2 febbraio 1960, n. 35, autenticamente
interpretata con l'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n.
1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, ha modificato,
in tema di agevolazioni tributarie per l'edilizia, la disciplina
dettata dall'art. 20 della legge n. 408 del 1949 (che imponeva
l'obbligo di ultimazione del fabbricato entro il biennio successivo
all'inizio dei lavori, salvo il caso di forza maggiore), abolendo
l'obbligo di ultimazione dei lavori entro il biennio, ed ha previsto,
quale condizione per usufruire dei benefici, che la costruzione deve
essere ultimata "in ogni caso" entro i tre anni successivi al termine
del 31 dicembre 1970, senza considerare l'eventuale incidenza di
cause di forza maggiore;
che, pertanto, già all'epoca dell'insorgenza del rapporto
tributario oggetto del giudizio a quo (1971), la disciplina della
decadenza, sia in materia di industrializzazione del Mezzogiorno che
in materia di edilizia, era contrassegnata dal comune criterio della
irrilevanza delle cause (ivi compresa la forza maggiore) che avessero
in concreto impedito il raggiungimento, entro un dato termine, degli
scopi in vista dei quali le agevolazioni fiscali erano stabilite;
che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 109, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523
(Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), sollevata con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte