Ordinanza n. 61/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28legge 332/1995
usata come parametro
citata
- art. 371-bisCodice penale
- art. 405Codice di procedura penale
- art. 25Costituzione
- art. 11legge 306/1992
- art. 371-bislegge 306/1992
- art. 25legge 306/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1,
della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura
penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure
cautelari e di diritto di difesa), promosso con ordinanza emessa il
18 marzo 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di R.P.,
iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche
al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei
procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui
stabilisce che l'art. 371-bis, secondo comma, cod. pen. - ove è
disposta la sospensione del procedimento per il reato di false
informazioni al pubblico ministero, previsto dal primo comma del
medesimo articolo, fino a quando nel procedimento nel corso del quale
sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata la sentenza
di primo grado, ovvero il procedimento sia stato anteriormente
definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere -
non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in
vigore della legge, sia già stata esercitata l'azione penale ai
sensi dell'art. 405 cod. proc. pen;
che il giudice rimettente - individuata la ratio della
sospensione del procedimento nell'esigenza di evitare il rischio che
il teste indagato per il reato di false informazioni al pubblico
ministero renda dichiarazioni in qualche modo condizionate dalla
pendenza del procedimento a suo carico, allineandosi artificiosamente
sulle posizioni dell'accusa - rileva che la norma impugnata
determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra
imputati "le cui posizioni sostanziali e processuali sono invece
assolutamente identiche", in quanto nella disciplina transitoria la
sospensione del processo risulta "ancorata ad un dato (entrata in
vigore della legge) indipendente dalla dinamica del processo", e non
invece ad un dato concreto, quale, ad esempio, l'avere la persona
indagata già reso la deposizione;
che ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata, oltre a
violare il criterio di ragionevolezza, si pone in contrasto con il
consolidato principio di civiltà giuridica che impone l'applicazione
della norma più favorevole in caso di successione di norme;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
non fondata;
che, in particolare, l'Avvocatura dello Stato rileva che la ratio
della disciplina transitoria riposa sul dato che, "una volta
esercitata l'azione penale la posizione dell'imputato è ormai sub
judice ossia 'sottratta' all'organo giudiziario avanti al quale il
delitto è stato consumato", e che pertanto non sussisterebbe alcuna
violazione dell'art. 3 Cost.;
Considerato che la legge n. 332 del 1995 ha modificato la
precedente disciplina del delitto di false informazioni al pubblico
ministero, che era stato introdotto dall'art. 11 del d.-l. 8 giugno
1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 306, mediante
l'inserimento dell'art. 371-bis nel codice penale;
che, in particolare, l'art. 25 della legge n. 332 del 1995 ha
diminuito la pena prevista per il reato di false informazioni, così
escludendo la possibilità di procedere all'arresto in flagranza in
caso di dichiarazioni false o reticenti, ed ha aggiunto all'art.
371-bis cod. pen. un secondo comma, ove è appunto prevista, salva
l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di rendere le
informazioni, la sospensione del procedimento fino a quando nel
procedimento in cui sono state assunte le dichiarazioni ritenute
false o reticenti sia stata pronunciata sentenza di primo grado,
ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con
archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere;
che tale disciplina, pur essendo collocata nel contesto di una
disposizione di diritto penale sostanziale, è una norma di natura
processuale, come tale sottoposta al consolidato principio del tempus
regit actum;
che l'art. 28, comma 1, della legge in esame prevede una
disciplina transitoria, disponendo che la sospensione del
procedimento per il delitto di cui all'art. 371-bis, primo comma,
cod. pen. non opera nei confronti dei procedimenti per i quali alla
data di entrata in vigore della legge sia già stata esercitata
l'azione penale;
che la ratio della disciplina "a regime" della sospensione del
procedimento è ravvisabile - come ha messo in rilievo lo stesso
giudice rimettente - nell'esigenza di garantire la libertà morale e
di autodeterminazione della persona indagata per il reato di false
informazioni da forme di condizionamento psicologico esercitabili dal
pubblico ministero nel momento in cui nel procedimento principale
l'organo dell'accusa è "processualmente" interessato alla formazione
della prova;
che alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte
rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il divieto
posto dall'art. 25, secondo comma, Cost., disciplinare il passaggio
da una vecchia ad una nuova disciplina dettando norme transitorie
volte ad escludere l'applicabilità delle nuove norme alle situazioni
pendenti alla data di entrata in vigore delle norme processuali
sopravvenute, sempreché la discrezionalità del legislatore non sia
esercitata in modo irragionevole (sentenza n. 136 del 1991; ordinanza
n. 10 del 1991);
che nel caso di specie la disciplina transitoria, nello stabilire
che la sospensione del procedimento per il reato di cui all'art.
371-bis, primo comma, cod. pen. non opera quando per tale reato sia
già stata esercitata l'azione penale, non contrasta con la ratio che
sottostà anche alla disciplina "a regime" della sospensione: una
volta che sia stata esercitata l'azione penale per il reato di false
informazioni, la posizione dell'imputato è infatti ormai sottoposta
al giudizio dell'autorità giurisdizionale, e quindi sottratta a
potenziali condizionamenti da parte del pubblico ministero davanti al
quale il reato è stato commesso;
che, in definitiva, dal confronto tra la disciplina "a regime" e
la norma transitoria emerge che il legislatore ha non
irragionevolmente esercitato il suo potere discrezionale nel definire
l'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione dei
procedimenti per il reato di cui all'art. 371-bis, cod. pen. in corso
al momento dell'entrata in vigore della legge;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.
332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di
semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di
difesa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte