Ordinanza n. 61/2000
Altra decisione · depositata il 15/02/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
citata
- art. 326Codice penale
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
- art. 26legge 364/1997
- art. 61legge 449/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 5
marzo 1997, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall' onorevole Gaspare Nuccio, promosso dal Tribunale di Pesaro, con
ricorso depositato il 17 luglio 1999 ed iscritto al n. 125 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico dell'ex
deputato Gaspare Nuccio - imputato del reato di cui all'art. 326
c.p., per aver divulgato le liste degli iscritti a logge massoniche
attive nella provincia di Pesaro benché coperte da segreto
istruttorio (in quanto in possesso della Commissione parlamentare
"Antimafia") - il Tribunale di Pesaro aveva sollevato conflitto di
attribuzione tra i poteri dello Stato avverso la deliberazione della
Camera dei deputati del 5 marzo 1997, con cui tale Assemblea aveva
dichiarato che i fatti per i quali il Nuccio era sottoposto al
suddetto procedimento penale concernevano opinioni espresse
nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
che, secondo il tribunale, l'organo parlamentare sarebbe
pervenuto alla decisione "alla stregua di valutazioni prettamente di
merito della vicenda processuale, ritenendo, nella sostanza, non
provato l'elemento materiale del reato, in quanto gli elenchi diffusi
dal Nuccio non sarebbero coincisi con quelli in possesso della
Commissione Antimafia e, conseguentemente, ritenendo l'attività
contestata al predetto come rientrante nell'esercizio delle
attribuzioni parlamentari previste dall'art. 68 della Costituzione";
che il conflitto era stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza
n. 325 del 16 ottobre 1997, depositata in cancelleria il 30 ottobre;
che, in seguito a ciò, il 5 novembre 1997 il Tribunale di Pesaro
aveva notificato il proprio ricorso e la predetta ordinanza alla
Camera dei deputati, la quale si era ritualmente costituita in
giudizio;
che il ricorso e l'ordinanza, con la prova delle avvenute
notifiche, erano stati, invece, depositati in cancelleria il 9
dicembre 1997;
che, con la sentenza n. 274 del 7 luglio 1998, la Corte
costituzionale, accogliendo l'eccezione in tal senso formulata dalla
Camera, aveva dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione,
poiché il deposito del ricorso con la prova delle relative notifiche
era stato effettuato oltre il termine di venti giorni dalla notifica,
stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che ora il Tribunale di Pesaro ripropone il conflitto di
attribuzione, ritenendo che alla data del 9 dicembre 1997 (in cui
avvenne il deposito del ricorso notificato) non fosse ancora decorso
il termine di decadenza di cui al citato art. 26, essendo lo stesso
sospeso dal decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 (Interventi urgenti
a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle Regioni
Marche ed Umbria), che aveva appunto disposto la sospensione - nei
confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa nelle
Regioni Marche ed Umbria - di tutti i termini perentori e di tutti
quelli di prescrizione, legali e convenzionali, sostanziali e
processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi
diritto, azione ed eccezione, in scadenza fra il 26 settembre e il 31
dicembre 1997 (termine finale ridotto, dall'art. 61 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, al 20 dicembre per i soggetti non direttamente
coinvolti dal sisma, fra cui quelli residenti od operanti nel comune
di Pesaro);
che, d'altra parte, il ricorrente rileva che, non essendosi la
Corte costituzionale espressa nel merito del conflitto, questo
dovrebbe potersi riproporre e, a tal fine, richiama integralmente la
motivazione del precedente ricorso del 4 aprile 1997.
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art.
37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale
è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se "esiste la
materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche
in punto di ammissibilità;
che, pertanto, in questa sede è sufficiente rilevare che non è
previsto alcun termine di decadenza per sollevare un conflitto di
attribuzione fra poteri dello Stato, per cui non appare prima facie
preclusa la riproposizione, qualora sia stato in precedenza
dichiarato improcedibile per tardività del deposito, a condizione
che permanga l'interesse a ricorrere;
che dal tenore dell'ordinanza del Tribunale di Pesaro sembra
permanere tale interesse, non risultando variazioni nella situazione
processuale che ha originato il conflitto;
che nella fattispecie sussistono anche i requisiti, soggettivo ed
oggettivo, del conflitto;
che infatti, quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad
essere parti del presente conflitto sia il Tribunale di Pesaro -
essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i
singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in
situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono
da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere
parti di conflitti di attribuzione - sia la Camera dei deputati, in
quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria
volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione (cfr., da ultimo, la sentenza n. 11 del 2000 e
l'ordinanza n. 363 del 1999);
che, quanto al profilo oggettivo, il Tribunale ricorrente lamenta
la lesione di attribuzioni ad esso spettanti in base alla
Costituzione, assumendo che "la Camera si è attribuita un potere
sostanzialmente giurisdizionale, riservato esclusivamente
all'autorità giudiziaria" (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 11 del
2000 e 329 del 1999);
che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal Tribunale per
proporre il ricorso, non può ritenersi inidonea per una valida
instaurazione del conflitto - ove sussistano sostanzialmente i
requisiti richiesti - come ripetutamente affermato da questa Corte
(cfr., da ultimo, le sentenze nn. 10 e 11 del 2000);
che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e
"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Pesaro nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Tribunale di Pesaro, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione,
per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro
venti giorni dalla notifica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte