Ordinanza n. 61/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 66/1989
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di
autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale),
convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti),
convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, promosso con
ordinanza emessa il 7 dicembre 1999 dalla Commissione tributaria
provinciale di Genova sul ricorso proposto dallo Studio dentistico
Quaglia Tartarini contro il comune di Genova, iscritta al n. 128 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, 1ª serie speciale, n. 15 dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Genova ha
sollevato, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, sul ricorso
proposto da uno studio dentistico associato per l'annullamento
dell'avviso di accertamento per rettifica d'ufficio emesso dal comune
di Genova (per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e
professioni ICIAP, per l'anno 1992), questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
(Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti
locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989,
n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332
(Misure fiscali urgenti), convertito nella legge 27 novembre 1989,
n. 384, "nella parte in cui non prevede una parametrazione del
reddito in rapporto al comune ove è stato prodotto";
che con l'atto impugnato (avviso di accertamento per
rettifica), il comune di Genova aveva rideterminato l'imposta,
prendendo a base il reddito complessivamente accertato, in luogo di
quello dichiarato dal ricorrente; questi aveva seguito il diverso
metodo di ripartire l'intero reddito conseguito nell'anno 1992 tra le
tre diverse sedi, ove lo studio associato svolgeva la propria
attività in rapporto al tempo dedicato;
che il giudice a quo sottolinea che la disposizione impugnata
prevede che i redditi d'impresa o di arte e professione del
contribuente vadano assunti nella loro interezza, nel senso che essi
non debbano essere ripartiti in quote formate in rapporto alla
ubicazione degli insediamenti produttivi in più comuni;
che l'indice rilevatore di redditività, cui è commisurata
l'imposta, ha come base di riferimento principale la dimensione
dell'immobile adibito all'esercizio di attività, con il correttivo
individuato nel reddito complessivamente prodotto;
che - sempre secondo il giudice rimettente - mantenendo per
ciascun comune invariato e non ripartito il "correttivo", si avrebbe
una "duplicazione" dell'imposta ed una disuguaglianza tra
contribuenti che esplicano la propria attività in un'unica sede o in
sedi diverse poste in comuni distinti, con conseguente violazione
degli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
la quale, dopo aver rilevato una carenza di motivazione in punto di
rilevanza, ha concluso per la infondatezza della questione;
che, in prossimità della data fissata per la camera di
consiglio, la difesa dello Stato ha depositato una memoria, in cui
ribadisce le proprie conclusioni in ordine alla infondatezza della
questione, sviluppando le proprie tesi difensive.
Considerato che la norma denunciata prevede la determinazione
della imposta comunale (ICIAP) in base alla attività esercitata
(secondo settori di attività aventi una diversa tariffazione) e per
classi di superficie utilizzata, secondo una tabella che attuava un
sistema tariffario con andamento nel complesso regressivo (riferito a
scaglioni fissi di superficie fino a 25, 50, 100, 200, 500, 4000,
10000, oltre 10000 e per ogni 10000 mq);
che la determinazione dell'imposta ICIAP (ora abolita) era
effettuata "separatamente per ciascun comune" nell'ambito del cui
territorio erano ubicati gli insediamenti produttivi ed era dovuta a
ciascun comune secondo gli anzidetti criteri (classe di superficie,
con differenziazione secondo la effettiva destinazione d'uso a
seconda dei settori di attività) e con ripartizione della superficie
tra più comuni in caso di utilizzo di insediamenti in territorio di
più comuni, mentre nel caso di pluralità di insediamenti nello
stesso comune si procedeva ad una somma delle loro superficie con
vantaggio del contribuente in relazione alla tariffa per classi di
superficie ad andamento regressivo;
che la tariffa prevede una serie di esclusioni dal computo
della superficie, agevolatorie in relazione alla utilizzazione per
determinate finalità o incentivanti dei parcheggi per dipendenti e
clienti, ovvero riduzioni (di superficie calcolabile) per le imprese
artigiane, nonché un ulteriore correttivo di riduzione o di aumento
dell'imposta a seconda del livello di reddito di impresa, di arti e
professioni (rispettivamente se inferiore a 12 milioni o se superiore
a 50 milioni);
che è evidente che il riferimento (per la riduzione o
l'aumento della misura base dell'imposta) al reddito secondo due
distinti limiti (fino a ovvero superiore a) non è un parametro base
del calcolo della imposta, che rimane ragguagliata non al reddito
dell'insediamento, ma alla classe di superficie e alla tipologia del
settore di attività (nel caso promiscua si assume quella a più
elevata imposizione), ma semplicemente un correttivo tariffario che
tiene giustamente conto della capacità contributiva e della
redditività della attività nel complesso considerate, proprio in
relazione all'andamento regressivo per classi di superficie;
che il sistema (correlato alla particolare utilizzazione dei
servizi comunali in due comuni distinti, con pluralità di separati
insediamenti, da parte dei soggetti titolari di specifica attività
di impresa, arte o professione), non presenta, pertanto, né una
duplicazione dell'imposta, atteso il ragguaglio della misura base
alla superficie nel singolo comune, né una manifesta
irragionevolezza, tenuto conto della maggiore capacità contributiva
di una attività professionale esercitata con locali attrezzati in
più comuni (l'imposizione riguarda la categoria di attività
professionale con pluralità di studi dentistici), né una violazione
della capacità contributiva, con conseguente esclusione della
denunciata violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva
degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24
aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre
1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito nella legge 27
novembre 1989, n. 384, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte