Ordinanza n. 61/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 2000 dal tribunale
di Roma nel procedimento civile vertente tra De Simone Annarita e
Cirimbilla Giovanni ed altro, iscritta al n. 744 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di De Simone Annarita nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Uditi l'avvocato Emanuele Fornario per De Simone Annarita e
l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il
9 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani), nella parte in cui non prevede che, in caso di
separazione personale, il convivente more uxorio succeda al
conduttore di un immobile ad uso abitativo anche in mancanza di prole
comune;
che il rimettente afferma che l'attrice ha convissuto more
uxorio con il convenuto nell'appartamento condotto in locazione da
quest'ultimo; che, cessata la convivenza, l'attrice è rimasta
nell'immobile; che l'ex convivente intende riottenere la
disponibilità dell'immobile, facendo valere i propri diritti di
conduttore; che l'attrice ha proposto domanda di accertamento del
proprio diritto a succedere nel contratto di locazione, ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978;
che, relativamente al merito della questione, il giudice a
quo osserva come nella coscienza sociale la posizione del convivente
possa ormai essere equiparata a quella del coniuge, anche in mancanza
di figli comuni; mentre, in ordine alla rilevanza, il giudice
rimettente precisa che, nel caso di pronuncia favorevole, l'attrice
subentrerebbe nel rapporto di locazione e non sarebbe obbligata al
rilascio quale occupante senza titolo;
che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita
l'attrice del giudizio a quo insistendo per l'accoglimento della
questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata.
Considerato che la carente e generica descrizione della concreta
fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel
giudizio a quo della sollevata questione di legittimità
costituzionale;
che nell'ordinanza di rimessione si afferma che il conduttore
intende riottenere la disponibilità dell'immobile, mentre la ex
convivente del medesimo chiede che sia dichiarata la propria
successione nel rapporto di locazione;
che il giudice a quo non specifica quale sia il rapporto tra
le due domande né precisa le ragioni su cui si basa la domanda di
successione nel contratto di locazione, non essendo, in particolare,
chiarito se a sostegno dell'anzidetta domanda di successione sia
stata dedotta la mera cessazione della convivenza ovvero un accordo
delle parti al momento della cessazione della convivenza stessa;
che il rimettente non precisa nemmeno se il rilascio
dell'immobile, cui, come egli afferma, sarebbe obbligata l'attrice
quale occupante senza titolo, sia stato richiesto nello stesso
giudizio dal conduttore piuttosto che dal locatore, non consentendo
in tal modo di comprendere se vi sia un rapporto di pregiudizialità
tra la domanda in relazione alla quale è prospettato il dubbio di
legittimità costituzionale e le altre domande eventualmente proposte
nel medesimo giudizio;
che, in definitiva, la mancata indicazione di elementi
decisivi ai fini della valutazione della rilevanza rende la questione
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte