Ordinanza n. 62/1961
Altra decisione · depositata il 28/11/1961 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4legge 75/1950
- art. 1legge 75/1950
- art. 4legge 10/1950
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi con i
seguenti ricorsi:
1) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 5 del Registro
ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Variazioni allo stato di
previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione
siciliana per l'anno finanziario 1 luglio 1958 - 30 giugno 1959";
2) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto' al n. 6 del Registro
ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Autorizzazione di spesa per le
finalità della legge regionale 10 febbraio 1951, n. 8, e 4 febbraio
1955, n. 11, relative alla istituzione del fondo di solidarietà
alberghiera";
3) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 7 del Registro
ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Elevazione dell'autorizzazione
della spesa di cui all'art. 4 della legge 7 ottobre 1950, n. 75,
modificato dall'art. 1: D..P. 31 ottobre 1952, n. 25, ratificato con la
legge 14 marzo 1953, n. 17, concernente "Autorizzazione di spesa per
opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani";
4) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 10 del Registro
ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Elevazione dell'autorizzazione
della spesa di cui all'art. 4 D..P. 15 novembre 1949, n. 32, ratificato
con la legge 25 febbraio 1950, n. 10, concernente "Concessione di
contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni
italiane ed estere";
5) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 11 del Registro
ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Autorizzazione di spesa per le
finalità della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, modificata con la
legge 15 luglio 1950, n. 62, concernente "Istituzione di unità
ospedaliere circoscrizionali";
Ritenuto che con ricorso depositato nella Cancelleria della Corte
costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 5 del Registro
ricorsi 1959 il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana
impugnò la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3
aprile 1959 recante: "Variazioni allo stato di previsione dell'entrata
è della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno
finanziario 1 luglio 1958 - 30 giugno 1959", chiedendo dichiararsi
l'illegittimità costituzionale della legge stessa in riferimento
all'art. 81 della Costituzione;
che con analoghi ricorsi, depositati in pari data, ed iscritti ai
numeri 6, 7, 10, 11 del Registro ricorsi 1959, il predetto Commissario
impugnò, sempre per illegittimità costituzionale in riferimento
all'art. 81 della Costituzione, le seguenti leggi, pure approvate il 3
aprile 1959 dall'Assemblea regionale siciliana, il cui finanziamento
veniva assicurato con la legge di variazione di bilancio sopra
indicata, e recanti rispettivamente:
- "autorizzazione di spesa per le finalità della legge regionale
10 febbraio 1951, n. 8, e 4 febbraio 1955, n. 11, relativa
all'istituzione del fondo di solidarietà alberghiera";
- "elevazione dell'autorizzazione della spesa di cui all'art. 4
della legge 7 ottobre 1950, n. 75, modificato dall'art. 1 D.L.P. 31
ottobre 1952, n. 25, ratificato con la legge 14 marzo 1953, n. 17,
concernente " Autorizzazione di spesa per opera di propaganda in favore
dei prodotti siciliani";
- "elevazione dell'autorizzazione della spesa di cui all'art. 4
D..P. 15 novembre 1949, n. 32, ratificato con la legge 25 febbraio
1950, n. 10, concernente " Concessione di contributi per la
partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere";
- "Autorizzazione di spesa per le finalità della legge regionale 5
luglio 1949, n. 23, modificata con la legge 15 luglio 1950, n. 62,
concernente " Istituzione di unità ospedaliere circoscizionali";
che ai suddetti ricorsi resisteva la Regione, a mezzo del suo
Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Guarino,
Natale Ciancio e Leopoldo Piccardi, con deduzioni depositate nella
cancelleria della Corte costituzionale l'8 maggio 1959;
che con atto depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 3 ottobre 1959 il Commissario dello Stato presso la
Regione siciliana rinunciava al ricorso contro la legge di variazione
sopra indicata, e la rinuncia veniva accettata dal Presidente della
Regione con dichiarazioni in calce all'atto suddetto;
che analoghi atti di rinuncia del Commissario dello Stato,
egualmente accettati dal Presidente della Regione venivano poi
depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il 16 dicembre
1959, relativamente agli altri quattro ricorsi sopra menzionati;
Considerato che, data la loro stretta connessione, le cause sud
dette vanno riunite in unico giudizio;
che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto
per avvenuta rinuncia;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte