Ordinanza n. 62/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1962 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 37legge 218/1952
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) 15 marzo 1961 del Tribunale di Novara nel procedimento civile
tra Pavan Antonietta e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1961, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 24 giugno 1961;
2) 6 aprile 1961 del Tribunale di Udine nel procedimento civile tra
Zenarola Umberto e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;
3) 28 giugno 1961 del Tribunale di Brescia nei procedimenti civili
tra Pasini Vittorio, Sbardolini Caterina, Soldi Pierina, Barbieri
Luigina e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai
numeri 167, 168, 169 e 170 del Registro ordinanze 1961 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961;
4) 14 settembre 1961 del Tribunale di Campobasso nel procedimento
civile tra Silvaggio Maria Michela e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18
novembre 1961;
5) 2 maggio 1961 del Tribunale di Sassari nei procedimenti civili
riuniti tra Ortu Franceschino, Bini Aurelio, Devinu Salvatore, Fiori
Giovanni, Fiori Carmine, Imperio Giovanni Maria, Mariano Vittorio e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 185 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.
Ritenuto che con le deduzioni, depositate in cancelleria il 14 agosto
1961, si è costituita la parte Zenarola; con le deduzioni, depositate
il 27 novembre 1961, le parti Pasini, Sbardolini, Soldi e Barbieri; e
che le parti Pavan Antonietta, Silvaggio Maria Michela, Ortu
Franceschino, Bini Aurelio, Devinu Salvatore, Fiori Giovanni, Fiori
Carmine, Imperio Giovanni Maria e Mariano Vittorio non si sono
costituite;
che si è anche costituito l'Istituto nazionale della previdenza
sociale con le deduzioni depositate il 10 luglio 1961 nei confronti
della parte Pavan; il 14 agosto 1961 nei confronti della parte
Zenarola; il 7 dicembre 1961 nei confronti delle parti Pasini,
Sbardolini, Soldi e Barbieri; il 4 gennaio 1962 nei confronti delle
parti Ortu, Bini, Devinu, Fiori Giovanni, Fiori Carmine, Imperio e
Mariano;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con le
deduzioni depositate il 24 maggio 1961 nei confronti della parte
Zenarola; il 29 agosto 1961 nei confronti delle parti Pasini,
Sbardolini, Soldi e Barbieri; il 21 giugno 1961 nei confronti delle
parti Ortu, Bini, Devinu, Fiori Giovanni, Fiori Carmine, Imperio e
Mariano:
Considerato che con la ordinanza 15 marzo 1961 del Tribunale di Novara
e stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 9
del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 77 della
Costituzione, perché il suo contenuto esorbita dall'ambito della
delegazione conferita al Governo dall'art. 37 della legge 4 aprile
1952, n. 218;
che la stessa questione di legittimità costituzionale è stata
promossa con l'ordinanza 6 aprile 1961 del Tribunale di Udine, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione; e con le ordinanze 28
giugno 1961 del Tribunale di Brescia, 14 settembre 1961 del Tribunale
di Campobasso, 2 maggio 1961 del Tribunale di Sassari, in riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che questa Corte, con la sentenza n. 38 del 12 aprile 1962, ha
dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 9 del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 legge 4 aprile
1952, n. 218. e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha
cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può avere
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza
stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale come in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte