Ordinanza n. 62/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1964 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 5/1963
citata
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R.
24 gennaio 1963, n. 5, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dal Pretore de L'Aquila nel
procedimento penale a carico di Cialone Lino ed altro, iscritta al n.
163 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963;
2) ordinanze emesse il 20 settembre 1963 dal Tribunale di Brescia
nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Ghidini Carlo e di
Perucchini Mirtilla, iscritte ai nn. 188 e 189 del Registro ordinanze
1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287
del 2 novembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che le ordinanze, tutte pronunciate in pubblica udienza,
presenti gli imputati, sono state regolarmente notificate al Presidente
del Consiglio dei Ministri e comunicate ai Presidenti del Senato e
della Camera dei Deputati, e sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale del 31 agosto 1963 la prima e in quella del 2 novembre 1963
le altre due;
che in questa sede nessuno degli imputati si è costituito, mentre
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri nel giudizio
promosso con l'ordinanza indicata al n. 1;
che, con le menzionate ordinanze, è stata proposta la stessa
questione di legittimità costituzionale e precisamente quella della
conformità dell'art. 6 del D. P. R. 24 gennaio 1963, n. 5, all'art. 3
della Costituzione, sotto il profilo che la disposizione impugnata
contrasterebbe col principio d'eguaglianza, in quanto, subordinando la
concessione di amnistia ed indulto per reati finanziari alla condizione
che sia stato effettuato il pagamento del tributo e del diritto evaso,
importerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati
abbienti ed imputati non abbienti;
che, siccome le tre ordinanze sollevano una sola questione, i tre
giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
Considerato che, questa Corte, con la sentenza n. 5 del corrente
anno, ha già esaminato la questione e l'ha dichiarata non fondata;
che non si ravvisa, né è stata dedotta ragione alcuna, la quale
non abbia formato già oggetto di esame nella predetta decisione o che
possa comunque indurre a discostarsene;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata con le tre ordinanze indicate in epigrafe ed
ordina il rinvio degli atti alle autorità giudiziarie di provenienza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte