Ordinanza n. 62/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 474/1957
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della
legge 2 luglio 1957, n. 474 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione delle frodi nel settore degli olii minerali), promosso con
ordinanza emessa il 5 giugno 1981 dal Tribunale di Trani nel
procedimento penale a carico di Di Molfetta Pantaleo ed altri iscritta
al n. 902 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 142 del 1983;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza emessa nel procedimento penale a carico
di Di Molfetta Pantaleo ed altri il 5 giugno 1981 (comunicata il
successivo 26 e notificata il 17 novembre 1982; pubblicata nella G. U.
n. 142 del 25 maggio 1983 e iscritta al n. 902 R.O. 1982) e pervenuta
alla Corte il 7 dicembre 1982, il Tribunale di Trani ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3
Cost. la questione di legittimità dell'art. 15 l. 2 luglio 1957 n. 474
di conversione con modificazioni del D.L. 5 maggio 1957 n. 271
(concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle
frodi nel settore degli olii minerali), per il quale chiunque trasporta
o fa trasportare olii minerali combustibili o carburanti, anche
denaturati, o lubrificanti, senza certificato di provenienza, nei casi
in cui questo sia prescritto, o con certificato scaduto, falso o
alterato, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta
evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non
inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma
non inferiore in ogni caso a due milioni; che avanti la Corte nessuna
delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Considerato che con sent. 30/1979 la Corte aveva dichiarato non
fondata la questione di illegittimità della disposizione impugnata,
proposta da altri giudici in riferimento all'art. 3 Cost., né il
Tribunale di Trani, il quale non si è fatto carico del precedente
della Corte, ha formulato argomenti nuovi che ne inducano al riesame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità
dell'art. 15 l. 2 luglio 1957 n. 474 di conversione con modificazioni
del D.L. 5 maggio 1957 n. 271 (concernente disposizioni per la
prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli orli
minerali), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 5
giugno 1981 del Tribunale di Trani, già giudicata infondata con sent.
30/1979.
così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte