Ordinanza n. 62/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 480 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio
1977 dal Giudice conciliatore di Palermo nel procedimento civile
vertente tra Alia Giuseppe e s.p.a. PEM Diffusione libraria, iscritta
al n. 389 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che in data 3-5 ottobre 1975, ad istanza della s.p.a. PEM
Diffusione libraria era notificato in Palermo ad Alia Giuseppe un atto
di precetto per il pagamento della somma di lire 47.225, senza che il
creditore istante provvedesse ad indicare quanto prescritto nella prima
parte del terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ.;
che, in relazione a ciò, l'intimato proponeva opposizione avanti
il Conciliatore di Palermo mediante notificazione nella cancelleria
dello stesso giudice, a norma dell'ultima parte della disposizione
sopra indicata;
che il giudice predetto sollevava questione di legittimità
costituzionale della norma in esame, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, sul rilievo che la forma di notificazione ivi prevista
avrebbe leso il diritto di difesa del creditore, non essendo tenuto il
cancelliere, presso cui l'opposizione era stata notificata, a darne
notizia alla parte interessata.
Considerato che sulla proposta questione non incide la successiva
legge 20 novembre 1982 n. 890 sulle notificazioni a mezzo posta, la
quale nulla ha disposto in proposito;
che la questione stessa è manifestamente non fondata, in quanto la
ricordata forma di notificazione, da un lato, consegue al mancato
adempimento dell'onere imposto al creditore dalla norma impugnata e
quindi è a lui imputabile; e, dall'altro, non impedisce né rende
particolarmente gravoso il diritto di difesa, in quanto il creditore
stesso, non ignorando la propria omissione e quindi la relativa
conseguenza di legge, ben può con l'ordinaria diligenza informarsi
presso il cancelliere e, nel caso di proposta opposizione, ritirare
l'atto e provvedere così alla sua difesa;
che pertanto nessuna violazione dell'art. 24 Cost. può ravvisarsi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata
in riferimento all'art. 24 Cost. dal Giudice conciliatore di Palermo
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte