Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 52d.P.R. 637/1972
  • art. 54d.P.R. 637/1972

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 54 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina della imposta sulle

successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno

1986 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli sul

ricorso proposto da Del Re Capessieri Assunta ed altre contro

l'Ufficio del Registro delle successioni di Napoli, iscritta al n.

175 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di Napoli,

con ordinanza del 7 giugno 1986 (R.O. n. 175/1988), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 54 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, i quali stabiliscono l'automatica e

fissa commisurazione percentuale della soprattassa alla imposta,

senza alcun riferimento e razionale proporzionalità alla effettiva

gravità della infranzione, per violazione degli artt. 3, 76 e 77

della Costituzione, posto che l'art. 10, n. 11, della legge delega

prevede la commisurazione delle sanzioni amministrative (pena

pecunaria e soprattassa) e penali alla effettiva entità oggettiva

delle violazioni;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza della

questione;

Considerato che, come più volte affermato da questa Corte

(ordinanze n. 315 e n. 337 del 1987), le scelte discrezionali del

legislatore in materia sanzionatoria non sono sindacabili nel

giudizio di costituzionalità se non si rivelino irragionevoli;

che non appare irragionevole l'applicazione di una soprattassa e

di una pena pecunaria finalizzata ad evitare evasioni fiscali e ad

assicurare il sollecito pagamento delle imposte e che non è nemmeno

irragionevole la non previsione di una soprattassa differenziata

commisurata alla durata del ritardo in quanto in ogni caso è da

raggiungere l'obiettivo primario del fisco di assicurare la più

solerte riscossione della imposta principale, fonte di risorse

finanziarie dello Stato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 52 e 54 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 637 (Disciplina della imposta sulle successioni e

donazioni), con riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione,

sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte