Ordinanza n. 62/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52d.P.R. 637/1972
- art. 54d.P.R. 637/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 54 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina della imposta sulle
successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno
1986 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli sul
ricorso proposto da Del Re Capessieri Assunta ed altre contro
l'Ufficio del Registro delle successioni di Napoli, iscritta al n.
175 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di Napoli,
con ordinanza del 7 giugno 1986 (R.O. n. 175/1988), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 54 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, i quali stabiliscono l'automatica e
fissa commisurazione percentuale della soprattassa alla imposta,
senza alcun riferimento e razionale proporzionalità alla effettiva
gravità della infranzione, per violazione degli artt. 3, 76 e 77
della Costituzione, posto che l'art. 10, n. 11, della legge delega
prevede la commisurazione delle sanzioni amministrative (pena
pecunaria e soprattassa) e penali alla effettiva entità oggettiva
delle violazioni;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza della
questione;
Considerato che, come più volte affermato da questa Corte
(ordinanze n. 315 e n. 337 del 1987), le scelte discrezionali del
legislatore in materia sanzionatoria non sono sindacabili nel
giudizio di costituzionalità se non si rivelino irragionevoli;
che non appare irragionevole l'applicazione di una soprattassa e
di una pena pecunaria finalizzata ad evitare evasioni fiscali e ad
assicurare il sollecito pagamento delle imposte e che non è nemmeno
irragionevole la non previsione di una soprattassa differenziata
commisurata alla durata del ritardo in quanto in ogni caso è da
raggiungere l'obiettivo primario del fisco di assicurare la più
solerte riscossione della imposta principale, fonte di risorse
finanziarie dello Stato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 52 e 54 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 637 (Disciplina della imposta sulle successioni e
donazioni), con riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione,
sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte