Ordinanza n. 62/2000
Altra decisione · depositata il 15/02/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 595Codice penale
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 22
ottobre 1997 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Cesare Previti nei confronti di David M. Sassoli, promosso
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma,
sez. 7.a, con ricorso depositato il 16 luglio 1999 ed iscritto al n.
126 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale contro il membro
del Parlamento Cesare Previti per il reato di diffamazione, il
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con
ordinanza emessa il 16 febbraio 1998, ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di
dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati deliberare la
insindacabilità dei fatti ascritti al Previti stesso, poiché essi
non ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che, in particolare, il parlamentare risulta imputato del delitto
previsto e punito dagli artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen. e
21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere, a mezzo stampa,
offeso la reputazione del giornalista Sassoli David Maria,
rilasciando dichiarazioni - destinate ai mezzi d'informazione ed
effettivamente riprodotte in un comunicato ANSA del 15 maggio 1995 -
nelle quali lo indicava "come partecipe di uno stile giornalistico
volutamente mistificatorio e diretto specificamente ad annebbiare
anche verità pacifiche e come giornalista capace di mistificare
anche fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di
disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche";
che - eccepita dalla difesa dell'indagato l'applicabilità
dell'art. 68 della Costituzione e trasmessi gli atti alla Camera dei
deputati - questa, in data 22 ottobre 1997, ha deliberato che i fatti
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni;
che a parere del GIP - anche sulla base della giurisprudenza di
questa Corte, ed in particolare delle affermazioni contenute nella
sentenza n. 375 del 1997 circa la riferibilità dell'atto alla
funzione parlamentare, la quale può sì svolgersi in forma libera ma
non può coincidere con l'intera attività politica, a meno di non
trasformare la prerogativa in privilegio personale - la condotta
ascritta all'imputato non può essere in tal modo qualificata,
mancando alcun tipo di connessione tra la funzione parlamentare e "la
circostanza strettamente personale da cui sono scaturite le sue
dichiarazioni all'ANSA".
che questa Corte, con ordinanza n. 261 del 1998 ha dichiarato
ammissibile il conflitto;
che, successivamente, il ricorso e la citata ordinanza sono stati
notificati a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati in data 15
luglio 1998, ma gli stessi atti, con la prova dell'avvenuta
notificazione, sono stati depositati presso la cancelleria della
Corte soltanto il 16 settembre 1998;
che, pertanto, con sentenza n. 35 del 1999, questa Corte ha
dichiarato improcedibile il conflitto stesso;
che il medesimo GIP presso il Tribunale di Roma, con ulteriore
ordinanza emessa il 7 luglio 1999, ha nuovamente sollevato il
conflitto nei termini sopra descritti, specificando che la situazione
processuale è rimasta immutata.
Considerato che in questa fase del giudizio, come già rilevato
nella predetta ordinanza n. 261 del 1998, la Corte è chiamata a
deliberare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del
conflitto sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando
impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di
ammissibilità, con particolare riguardo alla riproponibilità del
conflitto già dichiarato improcedibile;
che, in conformità al principio costantemente affermato da
questa Corte, secondo cui i singoli organi giurisdizionali,
esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza,
costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei
conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato (cfr., da ultimo,
sentenza n. 329 del 1999 ed ordinanza n. 399 del 1999), dev'essere
riconosciuta la legittimazione del GIP del Tribunale di Roma a
sollevare il presente conflitto;
che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad esserne
parte, quale organo competente a dichiarare definitivamente la
propria volontà in ordine alla applicabilità dell'art. 68, primo
comma, Cost.;
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente
lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio
asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti,
del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare,
di dichiarare la insindacabilità delle opinioni espresse da
quest'ultimo, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.;
che dal ricorso possono ricavarsi le "ragioni del conflitto" e
"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
che, inoltre, secondo quanto prospettato in ordinanza, non sono
intervenute variazioni nella situazione processuale dianzi
sintetizzata, per cui permarrebbe l'attualità dell'interesse a
ricorrere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della
Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo del conflitto
e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati
entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di
questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a
norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte