Ordinanza n. 62/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 323/1996
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 4d.l. 323/1996
citata
- art. 11legge 537/1993
- art. 11legge 425/1996
- art. 3-terlegge 29/1977
- art. 11legge 29/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
3-nonies, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni
urgenti per il risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla
legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425, promosso con Ordinanza
emessa il 11 novembre 1999 dal Tribunale di Venezia nel procedimento
civile vertente tra Bertoloni Marisa e il Ministero dell'interno ed
altro, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 1ª serie speciale, n. 39,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il Tribunale di Venezia, aderendo alla richiesta di
parte, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 3-nonies, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323
(Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425, nella
parte in cui abroga l'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (che prevedeva verifiche programmate dei requisiti prescritti
per il godimento dei benefici in materia di invalidità civile e
simili, con la ripetizione dei ratei versati nell'ultimo anno
precedente la data dell'accertamento nel caso di accertata
insussistenza, ove il beneficiario non rinunciasse a goderne dalla
data stessa);
che in punto di fatto, il giudice a quo precisa che il
giudice di primo grado aveva respinto, in applicazione dell'art. 11,
comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il ricorso proposto
dall'interessata avverso il provvedimento ministeriale di revoca,
determinato a seguito di nuovi accertamenti sanitari (15 giugno
1994), che diagnosticavano una riduzione del grado di invalidità al
cinquanta per cento;
che il giudice rimettente osserva che l'art. 11, comma 4,
della legge n. 537 del 1993, che sanzionava la tardiva adesione
dell'interessato alle pretese dell'erario con la perdita delle
provvidenze già maturate nell'anno anteriore al nuovo accertamento
medico, suscitava forti sospetti di illegittimità costituzionale, in
guanto introduceva di fatto una rilevante limitazione del diritto di
difesa ed una ingiustificata distinzione tra i destinatari delle
provvidenze a cui veniva applicato un trattamento diverso a seconda
dell'epoca in cui fosse stata disposta la cessazione delle
provvidenze;
che tali dubbi non sarebbero venuti meno a seguito della
legge 8 agosto 1996, n. 425, che ha disposto l'abrogazione del
summenzionato art. 11 della legge n. 537 del 1993, in quanto tale
abrogazione sarebbe avvenuta ex nunc, senza disporre per il passato;
che nella specie, la verifica della correttezza e della
legittimità del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche
e della ripetizione dei ratei corrisposti all'interessata nell'anno
precedente, nonché di quelli successivi, dovrebbe essere effettuata
previa ricostruzione della normativa da applicarsi: in primo luogo
l'art. 3-ter della legge 21 febbraio 1977, n. 29, ed, in subordine,
l'art. 11, comma 4, della legge n. 537 del 1993;
che ne conseguirebbe - sempre secondo il giudice di merito -
la rilevanza della questione, in quanto la disciplina della normativa
del 1977 è stata abrogata dalla legge n. 537 del 1993, mentre alla
nuova normativa di cui all'art. 4, comma 3-nonies, del d.l. n. 323
del 1996, introdotto dalla legge di conversione n. 425 del 1996, non
è stata conferita efficacia retroattiva;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione,
osservando che sulla legittimità dell'art. 11, comma 4, della legge
n. 537 del 1993 la Corte si è già pronunciata, non ravvisando
alcuna violazione dei principia costituzionali; conseguentemente non
è dato dubitare della conformità a Costituzione neanche della norma
abrogativa di cui all'art. 4, comma 3-nonies, del d.l. n. 323 del
1996, introdotto dalla legge di conversione n. 425 del 1996, la quale
produrrebbe i propri effetti, secondo i principi generali, dalla data
di entrata in vigore.
Considerato che questa Corte (sentenza n. 382 del 1996), sia pure
con riferimento a fattispecie circoscritta a ipotesi di intervenuta
rinuncia al godimento della indennità di accompagnamento, ha
dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale
(proposte in riferimento agli stessi parametri degli artt. 3 e 24
della Costituzione) della norma oggetto di abrogazione da parte della
disposizione denunciata in questa sede (art. 4, comma 3-nonies, del
d.l. 20 giugno 1996, n. 323, introdotto con la legge di conversione 8
agosto 1996, n. 425);
che la citata sentenza n. 382 del 1996 ha rilevato le
peculiarità della indennità in contestazione in relazione alle
quali non poteva essere invocato il principio di irripetibilità,
introdotto non in via generale, ma con alterne vicende nel settore
previdenziale, in parte derogatorio rispetto ai principia regolanti
l'indebito nel codice civile;
che la previsione della ripetizione dei ratei considerati per
il periodo di un anno dalla data dell'effettuazione
dell'accertamento-verifica in caso di mancata rinuncia ai benefici
presuppone che non ricorra l'ipotesi comprovata - come in caso di
cure o interventi riabilitativi - che la diminuzione del grado di
invalidità (tale da condurre ad escludere la permanenza dei
requisiti per il godimento dei benefici) sia intervenuta in periodo
inferiore all'anno prima dell'accertamento-verifica;
che, pertanto, quale che sia l'effetto della abrogazione
disposta dalla norma denunciata (la cui valutazione rientra nelle
attribuzioni del giudice a quo, risulta evidente che non sussiste la
denunciata violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che pertanto la sollevata questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-nonies, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di
conversione 8 agosto 1996, n. 425, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte