Ordinanza n. 62/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 643/1972
- art. 8legge 448/2001
usata come parametro
citata
- art. 4legge 421/1992
- art. 11legge 79/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 4,
comma 17 [recte: 4, comma 1, lettera a), n. 17)], della legge
23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e
la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale), 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), e 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79
(Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica),
convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanza
emessa il 1 febbraio 2000, depositata il 14 febbraio 2000, dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano sui ricorsi riuniti
proposti da Carla Brugola ed altri contro l'Ufficio del registro di
Milano, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Ercole Brugola ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, con ordinanza del 1 febbraio 2000, depositata il
14 febbraio 2000, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 4,
comma 17 [recte: 4, comma 1, lettera a), n. 17)], della legge
23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e
la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale), 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), e 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79
(Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica),
convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140;
che ad avviso del rimettente - il quale espone di essere
chiamato a pronunciarsi sull'impugnativa di avvisi di liquidazione
emessi dall'Ufficio del registro di Milano - le norme denunciate
contrasterebbero con gli indicati parametri costituzionali nella
parte in cui dispongono che l'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili (I.N.V.I.M.), benché soppressa e sostituita
dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1
gennaio 1993, continui tuttavia ad essere dovuta - ai sensi,
specificamente, dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 504
del 1992 - "nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si
verifica dal 1 gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003 limitatamente
all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992";
che si realizzerebbe, in tal modo, una ingiustificata
disparità di trattamento tra coloro che, avendo acquistato un bene
immobile prima del 1 gennaio 1993, lo vendano dopo tale data ma prima
del 1 gennaio 2003 e coloro che lo vendano successivamente a
quest'ultima data, in quanto solamente i primi sarebbero tenuti al
pagamento dell'I.N.V.I.M., sia pure limitatamente all'incremento di
valore verificatosi sino al 31 dicembre 1992, in aggiunta all'I.C.I.
dovuta per il periodo di possesso successivo alla data suddetta;
che l'incostituzionalità della disciplina risulterebbe
ulteriormente accentuata - ad avviso ancora del giudice a quo - a
seguito dell'istituzione, con l'art. 11, comma 3, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, per i soli trasferimenti per causa di morte,
della imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di
valore degli immobili, la quale colpisce con l'aliquota fissa
dell'uno per cento, nelle successioni aperte fino al 1 gennaio 2003,
gli immobili acquistati dal de cuius prima del 31 dicembre 1992;
che, secondo il rimettente, il legislatore, avendo a suo
tempo disposto che l'I.N.V.I.M. fosse applicata in occasione tanto
dei trasferimenti inter vivos quanto di quelli mortis causa, non
avrebbe potuto successivamente prevedere - pena la violazione del
principio di eguaglianza - un diverso trattamento per le due ipotesi
in relazione al periodo di regime prorogato, tanto più ove si
consideri che l'I.N.V.I.M. è imposta progressiva a scaglioni mentre
l'imposta sostitutiva è proporzionale;
che la normativa denunciata sarebbe, infine, in contrasto con
i parametri evocati anche sotto il profilo della irragionevole
sovrapposizione di imposta locale ed imposta erariale nel periodo di
regime prorogato;
che si sono costituiti in giudizio Ercole, Igino, Carla,
Stefania e Maria Brugola, ricorrenti nel giudizio a quo, i quali
hanno concluso per l'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo, in via principale, per la declaratoria di
inammissibilità della questione, per totale carenza di motivazione
in punto di rilevanza, non risultando dall'ordinanza quale delle
norme impugnate - aventi ambiti diversi, anche temporalmente, di
operatività - debba essere effettivamente applicata nel caso di
specie;
che, in via subordinata, nel merito, l'Avvocatura chiede
dichiararsi l'infondatezza della questione stessa;
che l'individuazione della data del 1 gennaio 2003 quale
termine finale del regime di protratta applicabilità dell'I.N.V.I.M.
costituirebbe - secondo la stessa Avvocatura - espressione di una non
irragionevole valutazione discrezionale del legislatore, non
censurabile in sede di scrutinio di legittimità costituzionale;
che la prospettata disparità di trattamento non
sussisterebbe, d'altro canto, nemmeno con riferimento alla disciplina
di cui al decreto-legge n. 79 del 1997, che all'art. 11 ha introdotto
- dalla data di entrata in vigore del decreto stesso - una imposta
sostitutiva dell'I.N.V.I.M. per le successioni concernenti immobili
posseduti dal de cuius alla data del 31 dicembre 1992, in quanto la
diversità delle situazioni poste a confronto - trasferimenti inter
vivos e successioni mortis causa - renderebbe non irragionevole la
scelta discrezionale del legislatore di differenziare il trattamento
fiscale del trasferimento immobiliare nelle due ipotesi;
che nessuna lesione dell'art. 53 Cost., determinata
dall'asserita sovrapposizione di tributo erariale e tributo locale,
si verificherebbe, infine, con riguardo al periodo di coesistenza
dell'I.C.I. e dell'I.N.V.I.M., considerati sia il carattere non
"confiscatorio" del prelievo complessivo sia la diversità di
presupposti tra i due tributi sia, infine, la circostanza che
l'incremento di valore tassabile ai fini I.N.V.I.M., nel regime
prorogato, è solamente quello verificatosi sino al 31 dicembre 1992.
Considerato che la questione sollevata dal rimettente riguarda la
legittimità costituzionale del regime di protratta applicabilità
dell'I.N.V.I.M., limitatamente all'incremento di valore maturato sino
al 31 dicembre 1992, nel caso in cui il presupposto di applicazione
dell'imposta si verifichi dal 1 gennaio 1993 sino al 1 gennaio 2003
(termine successivamente anticipato al 1 gennaio 2002 dall'art. 8,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448);
che il giudice rimettente afferma in modo del tutto
apodittico e immotivato la rilevanza della questione nel giudizio a
quo;
che siffatto difetto di motivazione non può certo ritenersi
superato dalle indicazioni fornite dalle parti private nella memoria
di costituzione, essendo di esclusiva competenza del rimettente la
valutazione in ordine alla rilevanza della questione;
che, d'altra parte, non è possibile desumere la rilevanza
della questione dalla descrizione della fattispecie dedotta in
giudizio che il rimettente effettua solo genericamente e senza
neppure indicare a quale imposta si riferiscano gli avvisi di
liquidazione impugnati dai ricorrenti;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili), 4, comma 1,
lettera a), n. 17), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 11, comma 3,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio
1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte