Ordinanza n. 626/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 1103/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge
4 agosto 1965, n. 1103 ("Regolamentazione giuridica dell'esercizio
dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica"),
promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1982 dal Pretore di
Genova, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;
Visto l'atto di costituzione di Mongiardino Emilio;
Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 14
gennaio 1982, nel corso del procedimento penale a carico di Ricci
Renato ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 18
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 ("Regolamentazione giuridica
dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di
radiologia medica"), nella parte in cui subordina, anche per i
tecnici di radiologia dipendenti da pubbliche amministrazioni,
l'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria nelle strutture pubbliche
all'iscrizione nell'apposito albo provinciale di cui all'art. 14
della stessa legge n. 1103 del 1965;
che, ad avviso del giudice a quo, violerebbe l'art. 3 Cost.
perché la particolare delicatezza dei compiti affidati ai tecnici di
radiologia non giustificherebbe il trattamento differenziato di tali
tecnici rispetto ad altre categorie di sanitari, per i quali
l'iscrizione è obbligatoria solo quando esercitino attività
privata, in quanto il potere di vigilanza su di essi è già
esercitato dalla pubblica amministrazione da cui dipendono;
che il Pretore di Genova rileva, altresì, che l'iscrizione
obbligatoria all'albo dei tecnici di radiologia non appare posta a
tutela di fini pubblici tali da legittimare la limitazione del
diritto costituzionale di non associarsi, in quanto l'accertamento
della sussistenza dei titoli e requisiti e l'esercizio del potere
disciplinare già competono all'amministrazione pubblica da cui i
tecnici dipendono;
che si è costituito in giudizio Mongiardino Emilio, presidente
del collegio dei tecnici di radiologia medica di Genova, chiedendo
che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che la medesima questione, è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con la sentenza n. 120 del 1973, che ha
disatteso entrambi i profili ora nuovamente denunciati e cioè sia
quello relativo alla asserita violazione del principio di uguaglianza
che quello relativo all'asserita violazione del principio di libertà
di associazione;
che nell'ordinanza di rimessione non viene addotto alcun nuovo
argomento tale da poter indurre questa Corte a modificare la
precedente giurisprudenza limitandosi il giudice a quo a ripetere gli
argomenti, già puntualmente disattesi in ogni loro aspetto;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103
("Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria
sanitaria di tecnico di radiologia medica"), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 18 Cost., dal Pretore di Genova (reg. ord.
n. 326 del 1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:626 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte