Ordinanza n. 63/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/1960 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32d.P.R. 818/1957
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con le seguenti
ordinanze:
ordinanza 10 dicembre 1959 del Tribunale di Brescia emessa nel
procedimento civile vertente tra Franzoni Giuseppe e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 38 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile
1960, n. 100;
ordinanza 10 dicembre 1959 del Tribunale di Brescia emessa nel
procedimento civile vertente tra Ferretto Antonio e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 39 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile
1960, n. 100;
ordinanza 10 dicembre 1959 del Tribunale di Brescia emessa nel
procedimento civile vertente tra Serina Celeste e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1960
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1960, n. 100;
ordinanza 29 marzo 1960 del Tribunale di Sassari emessa nel
procedimento civile vertente tra Dessole Antonio ed altri, e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 59 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno
1960, n. 155.
Ritenuto che con le suddette ordinanze la Corte è stata investita
della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma
dell'art. 32 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui
dispone il divieto del cumulo della indennità di disoccupazione con la
pensione, assumendo si la violazione dell'art. 76 della Costituzione,
in quanto il legislatore delegato, con la disposizione impugnata,
avrebbe oltrepassato i limiti stabiliti dalla legge delega 4 aprile
1952, n. 218;
Considerato che la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su
tale questione con la sentenza n. 34 del 24 maggio 1960, pubblicata il
31 maggio successivo, con la quale la citata disposizione è stata
dichiarata costituzionalmente illegittima;
che, per effetto della detta sentenza, l'art. 32, ultimo comma, del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in Cui dispone il divieto
del cumulo come innanzi indicato, ha cessato di avere efficacia, onde
più non può discutersi della proposta questione;
che, in conseguenza, la Corte, sulla medesima questione comunque
successivamente proposta, non può che dichiararne la manifesta
infondatezza (art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con le sopra menzionate ordinanze dei
Tribunali di Brescia e di Sassari in seguito alla pubblicazione della
sentenza n. 34 del 24 maggio 1960;
ordina la restituzione degli atti alle competenti Autorità
giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.
GAETANO AZZARITI - GASPARE AMBROSINI
- MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI.
ECLI:IT:COST:1960:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte