Ordinanza n. 63/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio
1960, n. 1011, contenente norme sui licenziamenti individuali dei
lavoratori dipendenti da imprese industriali, promosso con ordinanza
emessa il 22 maggio 1967 dal tribunale di Napoli nel procedimento
civile vertente tra Schiattarella Vincenzo e Pastore Vincenzo, iscritta
al n. 319 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.
Visto l'atto di costituzione di Pastore Vincenzo;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che con ordinanza 22 maggio 1967 (pervenuta a questa Corte
il 28 luglio 1969) il tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento
all'art. 39 della Costituzione, una questione di legittimità
costituzionale concernente il d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011;
che innanzi a questa Corte si è costituito, con atto 9 ottobre
1969, il sig. Vincenzo Pastore, il quale ha chiesto che il decreto
denunziato venga dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Considerato che con sentenza n. 98 del 26 giugno 1967 questa Corte
dichiarò non fondata, in riferimento all'art. 39 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960,
n. 1011;
che non sono stati addotti né sussistono motivi che possano
indurre ad una diversa decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "norme
sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti da imprese
industriali" sollevata, in riferimento all'art. 39 della Costituzione,
dall'ordinanza indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con
sentenza n. 98 del 26 giugno 1967.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte