Ordinanza n. 63/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/03/1984 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 678/1981
- art. 3legge 678/1981
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, III cpv.,
del D.L. 26 novembre 1981, n. 678, conv. in legge 26 gennaio 1982, n.
12 (blocco degli organici delle unità sanitarie locali), promosso con
ordinanza emessa il 26 novembre 1982 dal pretore di Recanati nel
procedimento civile vertente tra Tognetti Giancarlo e Regione Marche,
iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1983;
visto l'atto di costituzione di Tognetti Giancarlo;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 novembre 1982 - nel
giudizio promosso da Tognetti Giancarlo quale legale rappresentante
della Società in nome collettivo Laboratorio analisi cliniche "Delta"
nei confronti della regione Marche - il Pretore di Recanati ha
sollevato, su iniziativa dell'istante, in riferimento agli artt. 2 e 32
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
3 del decreto - legge 26 novembre 1981, n. 678 (convertito con
modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12) in quanto la norma
impugnata subordina ad autorizzazione dell'unità sanitaria locale
l'accesso dell'utente il servizio sanitario agli ambulatori e alle
strutture diagnostiche convenzionati per le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio;
considerato che davanti a questa Corte si è costituito, oltre al
Tognetti nella detta qualità, il Sindacato nazionale unitario biologi
analisti liberi professionisti (SNUBALP), il quale non era costituito
nel giudizio davanti al Pretore, sicché il detto intervento va
dichiarato, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte,
inammissibile;
considerato che l'ordinanza di rimessione, la quale non contiene
neppure una descrizione sommaria della fattispecie oggetto del giudizio
di provenienza, non motiva sulla rilevanza, in esso, della sollevata
questione, sicché - stante l'elusione del precetto dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 circa la necessità di riferirne i termini e
i motivi - la questione stessa va dichiarata, in armonia con la
costante giurisprudenza di questa Corte, manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal Sindacato
nazionale unitario biologi analisti liberi professionisti (SNUBALP):
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata con la detta ordinanza emessa il 26 novembre
1982 dal Pretore di Recanati
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte