Ordinanza n. 63/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/03/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 672/1973
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della
legge 22 ottobre 1973, n. 672 (Modifiche alla disciplina del Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia),
promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1978 dal Pretore di Vicenza
sul ricorso proposto da Scorzato Gino contro l'INPS, iscritta al n. 430
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 334 dell'anno 1978.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 12 aprile
1978, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 14 della legge 22 ottobre 1973, n.
672 (Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia), "nella parte in cui,
subordinando l'esercizio della facoltà di riscatto dei periodi di
servizio militare alla iscrizione in atto al fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ed escludendo tale
facoltà per i pensionati del medesimo fondo, pone in essere una
disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche in
dipendenza di un dato meramente temporale ed estrinseco";
e che nel presente giudizio si è costituito l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale;
considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione né
contiene il minimo riferimento al caso di specie, eludendo in tal modo
il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa
obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione
termini e motivi della questione (v., da ultimo, sentenze n. 9 e n. 6
del 1985).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 22 ottobre 1973,
n. 672, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte