Ordinanza n. 63/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1987 dal
Pretore di Cittadella nel procedimento penale a carico di Sgarbossa
Alfonso ed altri, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Svegliado Carlo;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza in data 3 dicembre 1987 (R.O. n.
199/88), il Pretore di Cittadella ha sollevato questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, per il preteso contrasto con gli artt. 3 e 25 della
Costituzione, nella parte in cui detta norma prescriverebbe
l'insindacabilità da parte del giudice penale della legittimità del
provvedimento amministrativo di concessione per l'esecuzione di
varianti in corso di opera, così come ritenuto dall'indirizzo
giurisprudenziale, ormai prevalente, in tema di concessione edilizia
a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione;
che tale interpretazione della norma denunciata è stata fatta
propria dal Tribunale di Padova e che contro tale lettura della norma
si appunta la doglianza del giudice a quo;
Considerato che l'interpretazione della norma su cui il Pretore
fonda i propri dubbi di costituzionalità non lo vincola in alcun
modo e non lo costringe ad adeguarvisi (ordinanze n. 187 e n. 157 del
1983);
che, del resto, vige il principio più volte affermato da questa
Corte (sentenza n. 171 del 1986) secondo cui, tra più possibili
interpretazioni della norma, si deve scegliere l'interpretazione
ritenuta conforme alla Costituzione;
che, pertanto, la proposta questione si appalesa manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Cittadella con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte