Ordinanza n. 63/1999
Altra decisione · depositata il 05/03/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32legge 724/1994
- art. 5legge 415/1995
- art. 1legge 507/1995
usata come parametro
citata
- art. 23legge 146/1998
- art. 14Locazioni abitative
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), così come modificato dall'art. 5, commi 6 e
7, del d.-l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 1995, n.
507 promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1997 dal pretore di
Roma nel procedimento civile vertente tra Amati Tullia e il Ministero
delle finanze iscritta al n. 859 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso del giudizio civile promosso da Amati Tullia
nei confronti del Ministero delle finanze il pretore di Roma ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), così come modificato dall'art. 5, commi 6 e 7, del d.-l.
2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 1995, n. 507;
che la norma impugnata dispone, a decorrere dal 1 gennaio 1995,
un aumento dei canoni dei beni immobili dello Stato (demaniali e
patrimoniali), destinati ad uso abitativo, concessi o locati a
privati, nella misura del doppio o del quintuplo a seconda che il
reddito annuo del nucleo familiare cui appartiene il conduttore sia
superiore od inferiore ad ottanta milioni di lire;
che, secondo il giudice rimettente, siffatta previsione, benché
parzialmente modificata dall'art. 5, commi 6 e 7, del d.-l. 2 ottobre
1995, n. 415 sopra richiamato, crea una serie di ingiustificate
discriminazioni, poiché da un lato assoggetta all'aumento soltanto
gli immobili appartenenti allo Stato e non anche quelli degli enti
territoriali minori, e dall'altro fissa tale incremento sulla base di
due sole fasce di reddito, il che implica grandi differenze tra
soggetti che godono di redditi di poche lire superiori o inferiori ad
ottanta milioni;
che il testo della norma impugnata lascia intendere senza
possibilità di dubbio che l'aumento va applicato in costanza di
rapporto contrattuale (dal 1 gennaio 1995), il che si traduce, anche
per i beni dati in locazione dallo Stato iure privatorum in una
ingiustificata posizione di forza del locatore, che potrebbe essere
accettabile soltanto in presenza di una concessione amministrativa;
che il pretore sostiene la rilevanza della questione poiché il
giudizio verte sul riconoscimento, chiesto dalla parte privata, che
il canone è quello fissato secondo gli articoli 12-24 della legge n.
392 del 1978.
Considerato che, successivamente all'ordinanza istruttoria emessa
da questa Corte in data 9 marzo 1998, la materia in oggetto è stata
regolata diversamente dall'art. 23 della legge 8 maggio 1998, n.
146;
che tale norma ha stabilito, con efficacia retroattiva decorrente
dal 1 gennaio 1994, che "il rapporto di locazione avente ad oggetto
gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad
uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modifiche";
che la normativa sul cosiddetto "equo canone" è stata
profondamente modificata dalla successiva legge 9 dicembre 1998, n.
431, senza peraltro che le nuove norme si applichino ai giudizi in
corso (art. 14, comma 5, della legge ora citata);
che dalla documentazione pervenuta a questa Corte in ossequio
alle richieste istruttorie formulate risulta che nel giudizio a quo
la conduttrice dell'immobile è anche una dipendente pubblica;
che pertanto, alla luce delle intervenute modifiche che
costituiscono ius superveniens è opportuno restituire gli atti al
pretore di Roma, affinché valuti la permanenza del requisito della
rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte