Ordinanza n. 63/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 479/1999
- art. 2legge 479/1999
usata come parametro
citata
- art. 5Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di
procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in
materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al
giudice di pace e di esercizio della professione forense), promossi
con due ordinanze emesse il 24 ottobre 2000 dal giudice di pace di
Francavilla Fontana, iscritte ai nn. 103 e 104 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che con due ordinanze, di identico contenuto, del
24 ottobre 2000, il giudice di pace di Francavilla Fontana ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di
procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in
materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al
giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella
parte in cui prevedono che i giudizi civili - già pendenti di fronte
al pretore al 30 aprile 1995 e, quindi, trasferiti al tribunale per
effetto della intervenuta soppressione delle preture - una volta
attribuiti - in base alla normativa vigente al momento di entrata in
vigore della legge n. 479 del 1999 - alla competenza del giudice di
pace, siano trattati dal giudice di pace del luogo ove ha sede il
tribunale, o la sezione distaccata di esso, di fronte al quale il
giudizio era pendente;
che il rimettente, premesso il contenuto delle norme
censurate, riferisce che i giudizi a quibus, originariamente
incardinati dinanzi alla sezione distaccata di Ceglie Messapica della
Pretura circondariale di Brindisi, una volta entrato in vigore il
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado), con il quale fu
disposta la soppressione degli uffici pretorili, venivano assegnati
alla sezione distaccata del Tribunale di Brindisi avente sede in
Francavilla Fontana non esistendo una sezione distaccata di quel
tribunale a Ceglie Messapica;
che, entrata, successivamente, in vigore la legge n. 479 del
1999, la competenza in ordine ai giudizi de quibus veniva attribuita
al giudice di pace di Francavilla Fontana e non già a quello di
Ceglie Messapica come, invece, avrebbe dovuto essere alla luce
dell'art. 5 del codice di procedura civile, secondo il quale la
giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla
situazione di fatto esistente al momento della proposizione della
domanda e senza che abbiano rilievo rispetto ad esse gli intervenuti
mutamenti della legge o della situazione medesima;
che, pertanto, lo spostamento della competenza territoriale
effettuato dalla norma censurata risulterebbe, ad avviso del
rimettente, in contrasto con "il principio costituzionale del giudice
precostituito per legge anche in rapporto al principio di pari
trattamento dei cittadini di cui agli artt. 3, 24, 25 della
Costituzione";
che con separati atti, di identico contenuto, è intervenuto
nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato;
che, ad avviso della parte pubblica, la questione sarebbe,
oltre che inammissibile, infondata poiché, per un verso, la norma
censurata non sarebbe intervenuta in materia di competenza
territoriale e, per altro verso, i giudizi a quibus non sarebbero
stati ab origine attribuiti al giudice di pace, organo all'epoca
della loro instaurazione ancora non istituito, con la conseguente
impossibilità di individuare, in relazione agli stessi, un giudice
di pace quale giudice naturale.
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,
dal giudice di pace di Francavilla Fontana con le due ordinanze di
cui in epigrafe hanno ambedue ad oggetto gli artt. 1 e 2 (recte: 1,
comma 1, e 2, comma 1) della legge 16 dicembre 1999, n. 479
(Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura
penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento
giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente,
di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della
professione forense), nella parte in cui prevedono che i giudizi
civili - già pendenti di fronte al pretore al 30 aprile 1995 e,
quindi, trasferiti al tribunale per effetto della intervenuta
soppressione delle preture, una volta attribuiti - in base alla
normativa vigente al momento di entrata in vigore della legge n. 479
del 1999 - alla competenza del giudice di pace, siano trattati dal
giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione
distaccata di esso, di fronte al quale il giudizio era pendente e non
dal giudice di pace che sarebbe stato competente se i giudizi fossero
stati introdotti nella vigenza della legge n. 479 del 1999;
che i giudizi avendo ad oggetto identiche questioni vanno
riuniti per essere congiuntamente decisi;
che l'individuazione del giudice di pace territorialmente
competente effettuata dalle norme censurate ed il conseguente
trasferimento dei giudizi si inquadrano, come già rilevato da questa
corte, nel novero dei provvedimenti volti ad agevolare l'entrata in
funzione del giudice unico di primo grado e ad accelerare la
definizione dei giudizi civili già pendenti alla data di entrata in
vigore della riforma del processo civile (cfr. ordinanza n. 152 del
2001);
che, nell'ambito di tale disciplina, le norme impugnate
individuano il giudice competente sulla base di un criterio generale,
valido per tutti i giudizi già pendenti dinanzi ai pretori -
successivamente trasferiti ai tribunali e, infine, rimessi ai giudici
di pace - e non già per singole controversie;
che non sussiste, pertanto, la denunciata violazione
dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la garanzia del giudice naturale non
è lesa quando il giudice sia stato designato in modo non arbitrario
né a posteriori oppure direttamente dal legislatore in conformità
alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia
stato attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di
legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione (cfr.,
oltre alla già richiamata ordinanza n. 152 del 2001, sentenza n. 419
del 1998 e ordinanza n. 159 del 2000);
che, nei predetti limiti, l'individuazione del giudice
competente è rimessa alla discrezionalità del legislatore il quale,
nel regolare la fase transitoria fra diverse discipline ordinamentali
e processuali, può introdurre, rispetto agli ordinari criteri di
ripartizione della competenza, deroghe fondate sul ragionevole
bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nel processo (cfr.
sentenza n. 51 del 1997 e, ancora, ordinanza n. 152 del 2001, nonché
ordinanza n. 201 del 1997);
che la deroga prevista dalle norme impugnate rispetto agli
ordinari criteri di determinazione del giudice territorialmente
competente risponde alla finalità di semplificarne la
individuazione, anche in relazione alla eventuale configurabilità di
fori alternativi, evitando al contempo ai soggetti del processo i
disagi derivanti da ulteriori modificazioni del luogo di svolgimento
del giudizio;
che la questione va, dunque, dichiarata manifestamente
infondata in riferimento agli artt. 25 e 3 della Costituzione, mentre
l'art. 24 risulta solo genericamente evocato dall'ordinanza di
rimessione ed è, dunque, privo di qualsiasi rilievo ai fini della
decisione della questione stessa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti al Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre
1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di
procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di
esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 25 della Costituzione dal giudice di pace di
Francavilla Fontana con le due ordinanze di cui in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte