Corte costituzionale

Ordinanza n. 630/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 96/1955

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto

comma, in relazione al primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96

(Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o

razziali e dei loro familiari superstiti), promosso con ordinanza

emessa il 5 dicembre 1985 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso

proposto da Finzi Diego e l'I.N.P.S., iscritta al n. 681 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 57, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il T.A.R. per la

Lombardia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955 n. 96 (Provvidenze a favore dei

perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari

superstiti), nella parte in cui subordina la concessione del

beneficio del prolungamento del servizio fino al settantesimo anno di

età alla condizione della sussistenza di un rapporto di ruolo con la

P.A. alla data di entrata in vigore della medesima legge, in quanto,

violando l'art. 3 Cost., siffatta condizione arbitrariamente

discrimina coloro i quali, pur avendo ottenuto il riconoscimento

della qualità di "perseguitati", non abbiano potuto costituire detto

rapporto per cause indipendenti dalla loro volontà e comunque

connesse alle persecuzioni subite;

che la censura investe non già la fissazione del suddetto termine

di riferimento per la verifica della sussistenza del ricordato

presupposto condizionante del beneficio - termine riconosciuto, anzi,

dal giudice a quo rispondente ad un ragionevole esercizio della

discrezionalità legislativa -, bensì la mancata previsione della

sua non operatività nei sopra descritti casi di difetto di tale

presupposto non riconducibile a volontà dell'interessato;

che nell'ordinanza, tuttavia, non è in modo alcuno precisato se

e per quali ragioni la fattispecie possa ricondursi ad uno di detti

casi, sicché mancano elementi alla cui stregua possa verificarsi

l'effettiva sussistenza della rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955 n. 96,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale

Amministrativo Regionale per la Lombardia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:630 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte