Ordinanza n. 632/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 336/1964
- art. 6legge 336/1964
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della
legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del
personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968,
n. 132, e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 702, nel testo modificato
dalla legge 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza emessa
il 7 marzo 1986 dal T.A.R. per la Calabria, iscritta al n. 826 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo per la Calabria, con
ordinanza in data 7 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento all'art.
3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
6 della legge 10 maggio 1964 n. 336 (Norme sullo stato giuridico del
personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968
n. 132, 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 702, nel testo modificato dalla
legge di conv. 3 settembre 1982 n. 627, nella parte in cui consentono
il mantenimento in servizio sino al settantesimo anno di età solo
dei sanitari che, alla data di entrata in vigore della legge n. 336
del 1964, rivestivano determinate qualifiche di ruolo;
che questione identica è già stata dichiarata da questa Corte
non fondata con la sentenza n. 134 del 1986 e che nell'ordinanza di
rimessione non si rinvengono nuovi e diversi profili di
illegittimità costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336;
66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132; 5 del d.l. 2 luglio 1982 n.
702, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982
n. 627; sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:632 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte