Ordinanza n. 634/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 326/1984
- art. 3legge 326/1984
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
16 luglio 1984, n. 326 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 20
maggio 1982, n. 270"), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio
1986 dal T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, iscritta
al n. 191 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22 prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Tirrito Rosa ed altro nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il TAR per la Sicilia - Sez. staccata di Catania, con
ordinanza emessa il 26 febbraio 1986, ha sollevato in relazione agli
artt. 3, 4 e 97 Cost. questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326, ("Modifiche ed
integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270", recante a sua volta
il titolo "Revisione della disciplina del reclutamento del personale
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare
la formazione di precariato e sistemazione del personale precario
esistente");
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata
dalla Corte con la sentenza n. 282 del 7 luglio 1987;
che, rispetto alla precedente questione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe viene denunciata anche la violazione dell'art. 4
Cost., ma in maniera del tutto apodittica ("Così come pertinente
appare il richiamo all'art. 4 della Carta letto in connessione con le
altre due norme costituzionali di cui si assume la violazione");
che, pertanto, sul piano sostanziale, non si rinvengono
nell'ordinanza di rimessione profili ulteriori o diversi da quelli
precedentemente esaminati da questa Corte;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 6 luglio 1984, n. 326,
("Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270"),
sollevata dal TAR per la Sicilia - Sez. di Catania con ordinanza
emessa il 26 febbraio 1986 (reg. ord. n. 191 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:634 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte