Ordinanza n. 635/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 161/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c),
del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, ("Modificazioni ed integrazioni alle
disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le
elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme
per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli
comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il
cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976"), convertito con
modificazioni in legge 14 maggio 1976, n. 240 ("Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge
relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche,
regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle
elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei
quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica
scade il 12 giugno 1976"), promosso con ordinanza emessa il 30
ottobre 1985 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 274 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 31 prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 30
ottobre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 giugno 1987)
nel giudizio promosso da Scanzani Trento per l'annullamento delle
operazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio comunale di
Rieti svoltesi il 12 ed il 13 maggio 1985 e dell'atto di
proclamazione degli eletti, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera
" c", d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge, con
modificazioni, con legge 14 maggio 1976, n. 240, nella parte in cui
elimina l'obbligo - sancito a pena di nullità dall'art. 53, secondo
comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - delle vidimazioni delle liste
elettorali solo nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni
politiche ed amministrative, ribadendo così la necessità della
suddetta vidimazione quando si proceda ad elezioni amministrative
separate;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto
tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione venga
dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata, in quanto basata
sull'erroneo presupposto che l'art. 2, lettera " c", della l. n. 161
del 1976 abbia abrogato l'art. 53, secondo comma, della l. n. 570 del
1960, nella parte in cui prevede l'obbligo di vidimazione delle
liste, con riguardo al caso di contemporaneo svolgimento delle
elezioni politiche ed amministrative;
Considerato che questa Corte ha escluso, con sentenza n. 129 del
1987, che la norma del 1976 abbia portata abrogatrice delle
disposizioni prevedenti modalità tipiche dei singoli procedimenti
elettorali, ed in particolare dell'art. 53, d.P.R. n. 570 del 1960,
affermando che "l'esigenza accertativa delle liste permane comuque,
anche in caso di elezioni abbinate" e che l'obbligo della vidimazione
non viene mai meno, "sia che si tratti di consultazioni separate, sia
che si tratti di consultazioni contestuali";
che la questione va dunque dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lettera " c", d.l. 3 maggio 1976, n. 161,
("Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative
al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali,
provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per
la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota
col sistema maggiorativo il cui quinquennio di carica scade il 12
giugno 1976"), convertito con modificazioni, in legge 14 maggio 1976,
n. 240, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale
amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza emessa il 30
ottobre 1985 (reg.ord. n. 274 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:635 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte