Ordinanza n. 637/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 17legge 10/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 60, ultimo comma, e 77, secondo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 aprile 1985 dal Pretore di
Napoli-Barra nei procedimenti penali riuniti a carico di Pagnozzi
Paolo ed altri, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291- bis
dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 26 agosto 1987 dal Pretore di Brunico nel
procedimento penale a carico di Irsara Francesco, iscritta al n. 826
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Napoli-Barra, con ord. 18 aprile 1985 e
il Pretore di Brunico, con ord. 26 agosto 1987, sollevavano questione
di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della
legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui esclude tutti i
reati previsti da leggi in materia edilizia ed urbanistica
dall'applicabilità di sanzioni sostitutive, e ciò con riferimento
agli articoli 3 e 27 della Costituzione;
che la questione viene sollevata dai due giudici in relazione ai
fatti delle specie loro sottoposte, nelle quali le violazioni si
riferiscono ad aree irrisorie (mq 16 a Napoli, mq 6 a Brunico), sì
che i rimettenti lamentano che non vi sia nella legge alcuna
discriminazione per ipotesi di così scarso rilievo anche sociale,
per le quali si sarebbe dovuto ammettere la possibilità di applicare
sanzioni sostitutive;
Considerato che i giudici rimettenti non hanno tenuto conto che i
due sono imputati del reato di cui all'art. 17, lett. b, della legge
28 gennaio 1977 n. 10, il quale comporta la pena edittale congiunta
dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da lire 10 milioni a lire
100 milioni;
che, in tali ipotesi, questa Corte, con sent. n. 330 del 1985 e
numerose successive ordinanze, ha escluso la possibilità di
applicare sanzioni sostitutive, per cui la questione proposta è
manifestamente inammissibile indipendentemente dalle esclusioni
oggettive di cui all'art. 60 della legge impugnata,
che i giudizi proposti dalle due ordinanze possono essere
riuniti, essendo stata sollevata identica questione, in riferimento
agli stessi parametri;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
sollevata dal Pretore di Napoli-Barra con ord. 18 aprile 1985 (n.
544/85 reg.ord.), e dal Pretore di Brunico con ord. 26 agosto 1987
(n. 826/87 reg. ord.), con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:637 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte