Ordinanza n. 638/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Pretore di Asolo nel procedimento
penale a carico di Giromella Giuliano, iscritta al n. 166 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 86, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Asolo, con ord. 8 marzo 1985, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24
novembre 1981, n. 689, nella parte in cui - a suo avviso - renderebbe
inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati punibili a querela,
oppure, qualora invece le si ritenga applicabili, nella parte in cui
- sempre a suo avviso - aggraverebbe la posizione della parte civile,
in quanto il giudice dovrebbe limitarsi ad una generica condanna al
risarcimento del danno, e al più alla concessione di una
provvisionale, non potendo proseguire il giudizio per l'accertamento
della integrale consistenza del danno: situazioni che - secondo
l'ordinanza - violerebbero gli articoli 3, 24 e 25 Cost.
Considerato che la questione è manifestamente inammissibile già
per il modo in cui viene proposta in quanto, prospettando
l'illegittimità in via alternativa, non viene individuato il thema
decidendi, come invece si esige per costante giurisprudenza di questa
Corte (cfr. da ultimo sent. 28 gennaio 1983 n. 30), determinandosi
un'ambivalenza della questione che non può essere superata in questa
sede;
che a tale pronuncia, pertanto, devesi allo stato addivenire,
prescindendo dalla pure manifesta infondatezza della questione,
innanzitutto perché il pretore non dice donde abbia attinto la
strana interpetrazione dell'inapplicabilità delle sanzioni
sostitutive quando si proceda a querela di parte: tesi smentita dal
dato testuale proprio in tema di lesioni colpose, dato che l'art. 60
della legge impugnata esclude soltanto i reati di lesioni colpose,
previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 590, limitatamente ai
fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degl'infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, e sempre
che abbiano prodotto le gravi conseguenze ivi richiamate: fatti che
peraltro integrano proprio le ipotesi per le quali si procede
d'ufficio;
che conseguentemente in ogni altro caso di lesioni colpose,
ricorrendo le condizioni di cui all'art. 53 della legge, le sanzioni
sostitutive sono evidentemente applicabili, pur potendosi procedere
per detti reati soltanto a querela di parte, come espressamente
dispone l'u.p. dell'art. 590 cod. pen.;
che d'altronde anche la seconda alternativa d'illegittimità
sarebbe manifestamente infondata perché l'interesse della parte
civile non può mai compromettere i diritti di difesa dell'imputato
nel processo penale: tanto più poi che la condanna generica al
risarcimento del danno e la concessione di una provvisionale è
quanto frequentemente si verifica senza che sia stato mai considerato
compromissorio dei diritti della parte civile. La quale inserisce
eccezionalmente l'azione civile nel processo penale, senza però
poter pretendere di alternare il corso previsto dalla legge
processuale penale, dato che a sua disposizione c'è sempre
l'autonoma e principale azione civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal Pretore di
Asolo, con ord. 8 marzo 1985, con riferimento agli articoli 3, 24 e
25 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:638 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte