Ordinanza n. 64/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/1960 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 136Costituzione
- art. 37legge 218/1952
- art. 30legge 87/1953
citata
- art. 16legge 218/1952
- art. 26legge 87/1953
- art. 2legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con l'ordinanza 14 gennaio 1960
emessa dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra
Migliaccio Antonio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
iscritta al n. 37 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 7 maggio 1960.
Visto che le parti non si sono costituite;
Ritenuto che nel corso del summenzionato procedimento civile è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della
Costituzione, e che la decisione di tale questione è stata rimessa dal
Tribunale suddetto a questa Corte,
che con la sentenza n. 35 del 24 maggio 1960 la Corte
costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.
16, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui
stabilisce che "i contributi volontari per l'assicurazione per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per
i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di
previdenza sostitutive dell'assicurazione o per periodi che comportino
diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione", in relazione
all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento
all'art. 76 della Costituzione:
che per effetto di tale pronuncia il citato art. 16, nella parte
relativa al divieto del versamento di contributi volontari, come
innanzi indicato, ha cessato di avere efficacia (art. 136 della
Costituzione) e non può trovare applicazione dal giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza (art. 30, terzo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87), onde rimane esclusa la possibilità di nuovi
giudizi sulla medesima questione, della quale perciò la Corte deve
dichiarare la manifesta infondatezza;
Visti gli artt. 26, 2 comma e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e l'art. 9, primo e secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia
della norma impugnata, della questione di legittimità costituzionale
sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 14 gennaio
1960, relativa all'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella
parte come indicata in motivazione, in relazione all'art. 37 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della
Costituzione;
ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.
GAETANO AZZARITI - GASPARE AMBROSINI
- MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI.
ECLI:IT:COST:1960:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte