Ordinanza n. 64/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1968 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31r.d. 3270/1923
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e
secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria
sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1966
dalla Commissione provinciale delle imposte di Verona sul ricorso di
Farina Teresa ed altri contro l'Ufficio del registro di Verona,
iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968.
Udita nella camera di consiglio del 22 maggio 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì.
Ritenuto che l'ordinanza della Commissione provinciale delle
imposte dirette ed indirette di Verona solleva la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, della
legge tributaria sulle successioni, approvata con R.D. 30 dicembre
1923, n. 3270, rilevando che la presunzione della esistenza di mobili e
di gioielli nel patrimonio ereditato sarebbe in contrasto con gli artt.
3 e 53 della Costituzione, in quanto determinerebbe la possibilità di
una imposizione uguale per i contribunti che, in realtà, trovandosi in
situazioni diverse hanno anche una diversa capacità contributiva; che
nel presente giudizio non vi è stata costituzione delle parti.
Considerato che con sentenza n. 109 del 10 luglio 1967 questa Corte
ha dichiarato non fondata la questione proposta negli stessi termini
suindicati; e che non sono stati ora addotti, e non sussistono altri
motivi che possano indurre la Corte a modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma primo, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, della legge
tributaria sulle successioni (R.D.30 dicembre 1923, n. 3270), proposta,
in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dall'ordinanza del
16 giugno 1966 della Commissione provinciale delle imposte dirette e
indirette di Verona.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte