Ordinanza n. 64/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1971 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 20r.d. 1404/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 163, primo
comma, e 625, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza
emessa il 17 luglio 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di Grassi Sergio ed altri, iscritta al n. 358 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1971 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con l'ordinanza del tribunale di Milano di cui in
epigrafe il giudice a quo ha sollevato, congiuntamente o
alternativamente, questione di legittimità costituzionale dell'art.
163, primo comma, e dell'art. 625, ultimo comma, del codice penale, con
riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione: quanto
all'art. 163, primo comma, perché consente di concedere la sospensione
condizionale della pena solo se la condanna priverebbe della libertà
personale per un tempo non superiore ad un anno; quanto all'art. 625,
ultimo comma, perché il minimo edittale della pena prevista (tre anni
di reclusione e lire ottantamila di multa) è superiore all'entità
della pena per cui è ammessa la concessione del suddetto beneficio;
che nel procedimento così proposto non vi è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 22 del 1971 ha
dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625 (oltreché
dell'art. 624) del codice penale con argomentazioni che valgono anche
in riferimento all'art. 27 della Costituzione;
che, anche a prescindere dal rilievo che, per il secondo comma
dell'art. 163 del codice penale e per l'art. 20 del r.d. 20 luglio
1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, e sostituito
con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1965, n. 1171, il limite è
spostato, rispettivamente, a due anni per gli ultrasettantenni e a tre
anni per i minori degli anni diciotto; e dall'altro rilievo che il
concorso di più circostanze attenuanti (comuni, generiche, attinenti
alla persona ecc.) opera nel senso di abbassare notevolmente il minimo
della pena edittale (art. 67, ultimo comma, in relazione all'art. 63
del codice penale); anche - ripetesi - a prescindere da ciò, la
disciplina positiva dell'istituto della sospensione condizionale -
ispirata al criterio della finalità rieducativa della pena - è
rimessa alla scelta del legislatore, insindacabile in questa sede, se
non violi l'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza e
ragionevolezza della norma);
che, inoltre, anche la determinazione della misura (astratta) della
pena è affidata alla discrezionalità del legislatore;
che nessuna delle due norme denunziate viola pertanto l'art. 27,
terzo comma, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 163, primo comma, e 625, ultimo
comma, del codice penale, proposte, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte