Ordinanza n. 64/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17d.P.R. 1035/1972
- art. 18d.P.R. 1035/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 del
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e le revoca
nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza
emessa il 12 luglio 1976 dal Pretore di San Benedetto del Tronto, nel
procedimento civile vertente tra Bruno Vincenzina e l'Istituto Autonomo
Case Popolari di Ascoli Piceno, iscritta al n. 644 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 321 dell'1 dicembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di San Benedetto del Tronto con l'ordinanza
in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 17 e 18 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Considerato che l'ordinanza impugna congiuntamente le norme
relative alla revoca delle assegnazioni ed al rilascio degli alloggi
I.A.C.P., occupati senza titolo;
che comunque, pur apparendo chiaro che l'oggetto del giudizio
riguarda il solo art. 17, la censura relativa all'art. 3 della
Costituzione si risolve in una mera critica all'operato del
legislatore, lamentandosi che la severità del regime introdotto
"contrasta con l'indulgente disciplina tutta tesa a congelare i
rapporti locativi";
che la censura relativa all'art. 24 della Costituzione è stata
già respinta con sentenza n. 100 del 1979;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sollevata
dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte