Ordinanza n. 64/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/03/1984 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 678/1981
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto
- legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982,
n. 12 (blocco degli Organici delle unità sanitarie locali), promosso
con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno
nel procedimento civile vertente tra USL n. 24 di Ascoli Piceno e
Gaspari Luciano ed altri, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1983
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 - nel giudizio
d'appello contro la sentenza del Pretore di Offida 9 - 13 novembre 1981
promosso dall'Unità Sanitaria Locale, n. 24 di Ascoli Piceno nei
confronti di Gaspari Luciano, Coccia Fiorella e Marchegiani Giuseppe -
il Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato, su eccezione degli
appellati, in riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto - legge 26 novembre
1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982,
n. 12, in quanto la norma impugnata subordina ad autorizzazione
dell'Unità Sanitaria Locale l'accesso dell'utente il servizio
sanitario agli ambulatori e alle strutture diagnostiche convenzionate
per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;
che davanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri;
considerato che l'ordinanza di rimessione, la quale non contiene
neppure una sommaria descrizione della fattispecie oggetto del giudizio
di provenienza, non rende ragione, ma fa solo apodittica affermazione
della rilevanza, in esso, della sollevata questione, sicché - stante
l'elusione del precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87
sulla necessità di riferirne i termini e i motivi - la questione
stessa va dichiarata, in armonia con la costante giurisprudenza di
questa Corte, manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata con la detta ordinanza emessa il 5 novembre
1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte