Ordinanza n. 64/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/03/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 890/1982
usata come parametro
citata
- art. 140Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1997 dal
pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Pardini Antonio
e la Prefettura di Lucca, iscritta al n. 571 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36,
prima serie speciale, dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 31 dicembre 1997 il pretore di
Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8
della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari), "nella parte in cui non prevede che il
destinatario della notifica, dopo l'avviso lasciato presso la sua
abitazione o ufficio o azienda, riceva notizia di tale attività
tramite raccomandata a.r., come invece previsto dall'art. 140
c.p.c.";
che, ad avviso del giudice a quo la diversità di disciplina
prevista dall'art. 140 del codice di procedura civile, per il caso di
notificazione personalmente eseguita dall'ufficiale giudiziario, e
dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, per il caso di notificazione
effettuata a mezzo del servizio postale, in relazione alle medesime
ipotesi diassenza del destinatario e di rifiuto, mancanza,
inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere
l'atto, violerebbe il principio di eguaglianza, per l'ingiustificato
e deteriore trattamento riservato ai destinatari, assenti, della
notificazione eseguita a mezzo posta;
che la norma denunciata sarebbe, altresì, lesiva del diritto di
difesa del destinatario dell'atto da notificare il quale, per cause
anche accidentali, potrebbe non avere conoscenza dell'avviso di
deposito dell'atto presso l'ufficio postale, affisso dall'agente
postale alla porta d'ingresso o immesso nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda;
Considerato che questa Corte, pronunciandosi su identica questione
sollevata dal medesimo giudice, ha già dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890, proprio "nella parte in cui non prevede che, in caso di
rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da
parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di
mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per
mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del
compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia
data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di
ricevimento" (sentenza n. 346 del 1998);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982,
n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
sollevata dal pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte