Ordinanza n. 64/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), promossi con n. 12 ordinanze, emesse il
9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Latina, rispettivamente iscritte ai nn. 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 391 e 392 del registro
ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 20 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Latina, con dodici ordinanze di identico
contenuto (r.o. nn. 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
391 e 392 del 1999), emesse, in data 9 febbraio 1999, nel corso di
altrettanti procedimenti di esecuzione relativi ad ordini di
demolizione contenuti in sentenze penali di condanna per violazioni
edilizie passate in giudicato, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art.7, ultimo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie);
che detta disposizione prevede che per le opere eseguite in
assenza o in totale difformità dalla concessione ovvero con
variazioni essenziali, il giudice, con la sentenza di condanna,
ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata
altrimenti eseguita;
che, ad avviso del giudice a quo la previsione di tale
demolizione, qualificata dalle sezioni unite della Cassazione come
pena accessoria, e non come atto integrativo del potere della
pubblica amministrazione, inserita in un articolo che prevede, in
alternativa alla demolizione delle opere costruite abusivamente,
l'acquisizione delle stesse al patrimonio degli enti territoriali, si
porrebbe anzitutto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per
la irragionevole disparità di trattamento che determinerebbe tra i
soggetti nei cui confronti l'ordine di demolizione provenga dal
Sindaco, e quelli nei cui confronti la esecuzione avvenga secondo le
regole del codice di procedura penale, avuto riguardo alla mancanza,
nel secondo caso, delle garanzie e dei gravami contemplati nei
confronti dei provvedimenti amministrativi, in violazione, pertanto,
anche del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione;
che la norma denunciata si porrebbe altresì in contrasto con
l'art. 103 della Costituzione, sotto il profilo della interferenza
dell'a.g.o. nella sfera di attribuzioni della pubblica
amministrazione, e della violazione dei diritti del cittadino con
riguardo alla tutela degli interessi legittimi, che non possono
essere fatti valere in sede di giurisdizione ordinaria;
che nei giudizi introdotti con le predette ordinanze (salvo
quello relativo alla ordinanza r.o. n. 392 del 1999), ha prestato
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
la infondatezza della questione, e, quanto al giudizio introdotto con
ordinanza n. 391 del 1999, anche, preliminarmente, per la
inammissibilità.
Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni
identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che le questioni sollevate sono già state dichiarate
manifestamente infondate dalla Corte con ordinanza n. 308 del 1998;
che, pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi che
possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, le
questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e
103 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura circondariale di Latina con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte