Ordinanza n. 64/2001
Altra decisione · depositata il 13/03/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 33d.lgs. 80/1998
- art. 11legge 59/1997
usata come parametro
citata
- art. 33legge 59/1997
- art. 33legge 205/2000
- art. 7legge 205/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1,
comma 2 lettera f) e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dal giudice di pace
di Palermo nel procedimento civile vertente tra l'Azienda sanitaria
locale (A.S.L.) n. 6 di Palermo e Gabriella Marrocco, iscritta al
n. 655 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno
2000.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza, emessa il 12 maggio 1999 e depositata
il 18 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 2 ottobre 2000, il giudice
di pace di Palermo, nel corso di un giudizio di opposizione,
introdotto dall'Azienda USL n. 6 di Palermo avverso un decreto
ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto da Gabriella Marrocco, nella
sua qualità di titolare della farmacia omonima, per il pagamento del
corrispettivo di prestazioni erogate agli assistiti del Servizio
sanitario nazionale nel mese di luglio del 1998, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, comma
2 lettera f) e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
(Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che il rimettente riferisce che l'opponente - invocando il
citato art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 - ha eccepito il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza sulla
controversia della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, mentre l'opposta ha replicato, sostenendo, in via
principale, l'infondatezza della questione di giurisdizione ed
eccependo, in via subordinata, l'incostituzionalità dell'art. 33, se
ritenuto idoneo ad attrarre la controversia nell'indicata
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
che il rimettente, dopo avere argomentato la fondatezza
dell'eccezione di difetto di giurisdizione, ha sostenuto che la norma
denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione,
laddove, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, anche
di natura patrimoniale, non ha fatto salva la giurisdizione del
giudice ordinario in ordine alle controversie concernenti indennità,
canoni ed altri corrispettivi di rapporti concessori di pubblici
servizi;
che la devoluzione di tali controversie alla giurisdizione
amministrativa avrebbe integrato un eccesso di delega, in quanto
sarebbe avvenuta in violazione dei criteri direttivi fissati
dall'art. 11, comma 4, lettera g), della legge di delegazione 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in
esecuzione della quale è stato emanato il d.lgs. n. 80 del 1998.
Considerato che, dopo la proposizione della questione di
costituzionalità, è prima sopravvenuta la sentenza n. 292 del 2000
- con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 - ed è,
quindi, entrata in vigore (dal 10 agosto 2000) la legge 21 luglio
2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa),
la quale, con l'art. 7, ha formalmente sostituito il testo dello
stesso art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, modificando il contenuto
della norma, quale risultante dagli effetti della citata sentenza, ma
- naturalmente - attribuendogli l'efficacia della legge formale e non
più quella della legge sostanziale;
che la valutazione dell'incidenza della successione degli
effetti della citata sentenza e dell'indicata sopravvenienza
normativa in ordine al persistere della rilevanza della sollevata
questione compete al rimettente;
che, in conseguenza, si impone la restituzione degli atti al
rimettente perché compia la suddetta valutazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, addì 5 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte