Ordinanza n. 64/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38Accertamento imposte sui redditi
- art. 1legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 1d.l. 330/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato
dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché
per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei
centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con
ordinanza emessa il 23 marzo 2000 dalla Commissione tributaria
regionale di Milano sul ricorso proposto da Guidorzi Ugo ed altra
contro l'Ufficio Imposte dirette di Mantova, iscritta al n. 146 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da due coniugi ed
avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità di taluni
accertamenti in rettifica effettuati con metodo sintetico, la
Commissione tributaria regionale di Milano, con ordinanza del
23 marzo 2000, pervenuta alla Cancelleria della Corte costituzionale
il 9 febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 23, 70 e
76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale), nella parte in cui "nello stabilire le modalità
dell'accertamento sintetico, non fissa precisi criteri (metodi
statistici, valori base, abbattimenti, spese, etc.) di rilevazione
del reddito, o maggior reddito, dagli elementi indicativi di
capacità contributiva, dei quali il Ministro debba tener conto" in
occasione della emissione del decreto previsto dalla norma impugnata;
che, secondo la Commissione rimettente, la norma censurata
solo apparentemente si riferirebbe a modalità di accertamento del
reddito, mentre in effetti regolerebbe l'oggetto di tale
accertamento, lasciando al Ministro ampia discrezionalità sul punto;
che, in tal modo, la norma verrebbe ad incidere "sulla
materia imponibile e, quindi, su quell'elemento essenziale
dell'imposta che è il suo oggetto", violando il principio della
riserva di legge - ritenuta dal rimettente assoluta - di cui
all'art. 23 Cost;
che la norma sarebbe altresì in contrasto con gli artt. 70 e
76 della Costituzione che fisserebbero per i singoli Ministri,
"quando sono delegati ad emanare norme aventi valore sostanziale di
legge", gli stessi limiti, di oggetto, di criteri direttivi e di
tempo, stabiliti per il Governo "quando ottiene delega legislativa
dal Parlamento";
che la questione sarebbe rilevante per la definizione del
giudizio a quo "in quanto la dichiarazione d'incostituzionalità
della norma di che trattasi provocherebbe l'illegittimità dei
decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992, in base ai
quali è stato effettuato l'accertamento sintetico in contestazione";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la declaratoria di infondatezza della
questione, rilevando, quanto all'affermato contrasto con l'art. 23
della Costituzione, la valenza meramente probatoria del metodo di
accertamento induttivo, tale da non incidere né sul presupposto del
tributo né sulla base imponibile ed evidenziando, altresì, come il
potere del Ministro, essendo circoscritto da precisi limiti
desumibili dalla norma censurata e dall'art. 2 del d.P.R. n. 600 del
1973, non possa ritenersi lesivo degli articoli 70 e 76 della
Costituzione;
Considerato che la Commissione tributaria regionale di Milano ha
sollevato, in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato
dall'art. 1 delle legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché
per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei
centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), "nella parte in
cui, nello stabilire le modalità dell'accertamento sintetico, non
fissa precisi criteri (metodi statistici, valori base, abbattimenti,
spese, etc.) di rilevazione del reddito, o maggior reddito, dagli
elementi indicativi di capacità contributiva, dei quali il Ministro
debba tener conto" in occasione della emissione del decreto previsto
dalla norma impugnata;
che la norma impugnata è stata modificata, in data anteriore
all'ordinanza di rimessione, dall'art. 1, lettera q) del d.l.
31 maggio 1994, n. 330 (Semplificazione di talune disposizioni in
materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge
27 luglio 1994, n. 473 (Conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune
disposizioni in materia tributaria);
che, qualora la norma censurata sia stata abrogata o
modificata anteriormente alla proposizione della questione, il
giudice rimettente ha l'onere, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante
rilevanza della questione (cfr., fra le molte, le ordinanze n. 590
del 2000, n. 456 del 2000 e n. 216 del 2000);
che, nel presente caso, siffatto onere non è stato assolto,
non facendo il rimettente neppure menzione dell'intervenuta modifica
normativa;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare
il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli
artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
regionale di Milano, con l'ordinanza indicata epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte