Ordinanza n. 640/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 282Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 28legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma,
del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale), promossi con n. 74
ordinanze emesse l'11 ed il 13 aprile 1987 dal Pretore di Tirano,
iscritte ai nn. da 576 a 601, da 611 a 636 e da 644 a 665 del
registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 45, 46 e 47/prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Sala
Giampietro, imputato del reato di cui all'art. 282 del t.u. delle
leggi doganali (d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43) per avere tentato di
introdurre merce dal territorio extradoganale di Livigno a quello
dello Stato italiano senza aver pagato i diritti di confine, il
Pretore di Tirano, con ordinanza del 13 aprile 1987 (reg. ord. n. 576
del 1987), sollevava questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. cit.,
nella parte in cui pone il territorio del suddetto Comune al di fuori
del confine doganale dello Stato;
che, secondo il Pretore, la detta franchigia territoriale,
stabilita con l. 17 luglio 1910 n. 516, non si giustificava più
attualmente, stanti le mutate condizioni della viabilità e
dell'econonia della zona, ciò che poneva in contrasto col principio
di eguaglianza il trattamento tributario di favore rispetto alle
altre zone del territorio nazionale;
che lo stesso Pretore sollevava la medesima questione di
legittimità costituzionale con le altre ordinanze indicate in
epigrafe;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nella
causa n. 576 del 1987, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la
non fondatezza della questione;
Considerato che i giudizi, per l'identità del loro oggetto,
debbono essere riuniti;
che la questione è manifestamente inammissibile poiché la
valutazione delle condizioni economiche e geografiche al fine di
attribuire o di togliere la franchigia doganale ad una determinata
zona del territorio statale è riservata alla discrezionalità del
legislatore, il cui esercizio è insindacabile in questa sede ai
sensi dell'art. 28 l. 11 marzo 1953 n. 87;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma,
d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento all'art. 3
Cost. dal Pretore di Tirano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:640 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte