Ordinanza n. 643/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 31legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Lazio, riapprovata il 22 dicembre 1987 dal Consiglio regionale e
comunicata al Commissario del Governo il 15 gennaio 1988, avente per
oggetto: "Contributi ai Comuni del Lazio per l'acquisto, la
ristrutturazione, la locazione e il funzionamento degli uffici di
conciliazione e per l'aggiornamento dei giudici conciliatori e vice
conciliatori", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 29 gennaio 1988, depositato in cancelleria il
9 febbraio successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1988;
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nella Camera di Consiglio del 20 aprile 1988 il giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della
Regione Lazio, riapprovata, a seguito di rinvio, il 22 dicembre 1987,
ed intitolata "Contributi ai Comuni del Lazio per l'acquisto, la
ristrutturazione, la locazione e il funzionamento degli uffici di
conciliazione e per l'aggiornamento dei giudici conciliatori e
vice-conciliatori";
che, ad avviso del ricorrente, la legge impugnata, come si
desume dallo stesso titolo, incide in materia del tutto estranea a
quella devoluta dall'art. 117 Cost. alla competenza legislativa
concorrente delle regioni a statuto ordinario;
Considerato che il ricorso, notificato il 29 gennaio 1988, è
stato depositato nella Cancelleria di questa Corte il 9 febbraio
1988, e cioè oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 31,
ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., tra le altre, sentt. nn. 191 del 1980 e 72 del 1981 e
ordd. nn. 278 del 1986, 101 e 100 del 1985), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953,n. 87, 25 e 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio
riapprovata il 22 dicembre 1987, intitolata "Contributi ai Comuni del
Lazio per l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione e il
funzionamento degli uffici di conciliazione e per l'aggiornamento dei
giudici conciliatori e vice-conciliatori", sollevata, in riferimento
all'art. 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:643 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte