Ordinanza n. 65/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/12/1958 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 20 dicembre
1956, n. 1422, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 6 luglio 1957 del Pretore di Maddaloni, emessa nel
procedimento civile vertente tra Carbone Mattia e Gallo Gabriele,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 7
settembre 1957 ed iscritta al n. 76 del Registro ordinanze 1957;
2) ordinanza 12 agosto 1957 del Pretore di Aversa, emessa nel
procedimento civile vertente tra Pastena Vincenzo e Chiariello
Cristoforo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296
del 30 novembre 1957 ed iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1957;
3) ordinanza 15 ottobre 1957 del Pretore di Aversa, emessa nel
procedimento civile vertente tra Pastena Vincenzo e Chiariello
Domenico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296
del 30 novembre 1957 ed iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che nel corso di vari procedimenti civili pendenti davanti
ai Pretori di Maddaloni e di Aversa fu sollevata questione di
legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422,
concernente "Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti
in canapa nelle provincie della Campania";
che la decisione di tale questione è stata dai giudici rimessa
alla Corte con le tre ordinanze sopra elencate;
che solo in due giudizi, e precisamente in quelli promossi con
ordinanza del 6 luglio 1957 del Pretore di Maddaloni e con ordinanza
del 12 agosto 1957 del Pretore di Aversa, si è costituito il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso chiedendo la
reiezione dell'eccezione di illegittimità costituzionale della legge
impugnata;
che solo nel giudizio promosso con ordinanza del 6 luglio 1957 del
Pretore di Maddaloni si è costituito Mattia Carbone, rappresentato e
difeso dall'avv. Alberto Serino;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 53 del 14 luglio 1958
ha già deciso la questione, dichiarando la illegittimità
costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i
giudizi davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale proposta con le ordinanze sopra indicate ed ordina la
restituzione degli atti ai Pretori di Maddaloni e di Aversa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte