Ordinanza n. 65/1967
Altra decisione · depositata il 24/05/1967 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 ottobre 1966,
recante "Norme per i concorsi nella Regione siciliana per i medici,
veterinari ed ostetriche condotti e norme integrative transitorie per
il personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana",
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana notificato il 20 ottobre 1966, depositato in cancelleria il
29 successivo ed iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 1966.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 il Giudice
relatore Antonio Manca.
Ritenuto che con ricorso 20 ottobre 1966, notificato in pari data e
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo
29 ottobre, iscritto al n. 24 del Registro ricorsi del 1966, il
Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12
ottobre dello stesso anno, recante "Norme per i concorsi nella Regione
siciliana per i medici, veterinari e ostetriche condotti e norme
integrative transitorie per il personale sanitario degli ospedali della
Regione medesima";
che il Commissario dello Stato chiedeva che fosse dichiarata
l'illegittimità costituzionale della legge predetta per violazione
degli artt. 17, lett. b, dello Statuto speciale, e 97 della
Costituzione;
che al detto ricorso resisteva la Regione siciliana a mezzo del suo
Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Villari, con
deduzioni depositate nella cancelleria della Corte costituzionale il 16
novembre 1966;
che con atto depositato nella stessa cancelleria il 30 dicembre
successivo il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana
rinunciava al ricorso e la rinuncia veniva accettata dal Presidente
della Regione con dichiarazione in calce all'atto suddetto;
Considerato che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale il processo deve dichiararsi
estinto per avvenuta rinunzia;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte