Ordinanza n. 65/1971
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/1971 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e
secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5
luglio 1969 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a
carico di Massara Giorgio ed altri iscritta al n. 430 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 324 del 24 dicembre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice
relatore Michele Fragali.
Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza 5 luglio
1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
8, primo e secondo comma, del codice penale in riferimento agli artt. 3
e 112 della Costituzione;
che, secondo l'ordinanza, le disposizioni denunciate
ccntrasterebbero coll'obbligo del pubblico ministero di esercitare
l'azione penale (art. 112 Cost.), in quanto nel caso (delitto politico
commesso all'estero) non si può procedere senza la richiesta del
Ministro della giustizia, cioè d'un organo di amministrazione attiva;
con violazione, dunque, anche del principio d'uguaglianza poiché
l'art. 8 rende possibile, per l'assoluta discrezionalità della
richiesta del Ministro, una discriminazione in concreto fra soggetti;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, come risulta dall'intera argomentazione
dell'ordinanza di rinvio e nonostante il dispositivo di quest'ultima,
si denuncia l'art. 8 del codice penale solo perché esso fa dipendere
l'esercizio dell'azione penale "dalla richiesta del Ministro".
che una dichiarazione di incostituzionalità di questa parte
dell'articolo, se fosse pronunciata, otterrebbe un effetto (cioè
l'esercizio obbligatorio dell'azione penale) che nel giudizio a quo si
è già verificato poiché - afferma l'ordinanza - "la richiesta del
Ministro della giustizia nella specie è intervenuta";
che pertanto la questione è del tutto irrilevante ai fini del
giudizio di merito, e perciò inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del
codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 della
Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte