Ordinanza n. 65/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1981 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 708
cod. pen. promossi con ordinanze emesse il 19 settembre e il 20
luglio 1979 dal Tribunale di Genova nei procedimenti penali a carico
di Fiocchi Vittorio e Avarino Angelo rispettivamente iscritte ai nn.
943 e 950 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 57 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata,
in relazione agli artt. 3 e 27 cpv. Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 708 cod. pen., in quanto porrebbe a carico
del prevenuto, anziché dell'accusa, l'onere di provare la provenienza
dei beni di cui è colto in possesso, ed introdurrebbe una
presunzione di illegittimità del possesso medesimo, e quindi di
colpevolezza dell'imputato.
Ritenuto che tale questione è stata già dichiarata non fondata
da questa Corte con le sentenze nn. 110 del 1968 e 14 del 1971, nelle
quali si è escluso che la norma denunziata esiga la prova della
legittimità della provenienza del denaro o degli oggetti posseduti,
limitandosi invece a pretendere un'attendibile e circostanziata
spiegazione di tale provenienza, da valutarsi in concreto nelle
singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e
del libero convincimento; che nelle stesse decisioni si è precisato
che la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 cpv. Cost.
non investe il modo di provare i "fatti di reato", e che quindi il
principio ivi sancito è estraneo alla questione dedotta; che le
ordinanze in epigrafe non propongono argomentazioni o profili nuovi,
sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 708 cod. pen. sollevata in relazione agli
artt. 3 e 27 cpv. Cost. dal Tribunale di Genova con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte