Ordinanza n. 65/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/03/1984 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 678/1981
- art. 3legge 678/1981
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 26
novembre 1981, n. 678, conv. in legge 26 gennaio 1982, n. 12 (blocco
degli organici delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza
emessa il 5 novembre 1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel
procedimento civile vertente tra Gregori Driade ed altri e USL n. 24
della Regione Marche ed altra, iscritta al n. 35 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del
1983;
visti l'atto di costituzione di Gregori Driade ed altri e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 - nel giudizio
d'appello promosso contro la sentenza del Pretore di Ascoli Piceno 10 -
17/7/1981 da Gregori Driade, da Brandimarti Giuseppe e da Narcisi
Valerio Romolo nei confronti della USL n. 24 della Regione Marche e nei
confronti della Regione Marche - il Tribunale di Ascoli Piceno ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto - legge 26 novembre
1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982,
n. 12, in quanto la norma impugnata subordina ad autorizzazione
dell'Unità Sanitaria Locale l'accesso dell'utente il servizio
sanitario agli ambulatori e alle strutture diagnostiche convenzionate
per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;
che davanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri;
considerato che davanti a questa Corte, oltre al Gregori, al
Brandimarti e al Narcisi, si sono costituiti Marchegiani Giuseppe,
quale amministratore unico della s.n.c. Biotest Gaspari Luciano, Coccia
Fiorella e il Sindacato Nazionale Unitario Biologi Analisti Liberi
Professionisti (SNUBALP) in persona del suo rappresentante legale Piero
Cognini (segretario generale), i quali ultimi quattro non erano
costituti nel giudizio a quo, sicché l'intervento da essi spiegato con
la costituzione nel presente giudizio va dichiarato, in armonia con la
costante giurisprudenza di questa Corte, inammissibile;
considerato che l'ordinanza di rimessione, la quale non contiene
neppure una sommaria descrizione della fattispecie oggetto del giudizio
di provenienza, non rende ragione, ma fa solo apodittica affermazione
della rilevanza, in esso, della sollevata questione, sicché - stante
l'elusione del precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87
sulla necessità di riferirne i termini e i motivi - la questione
stessa va dichiarata, in armonia con la costante giurisprudenza di
questa Corte manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Marchegiani
Giuseppe, Gaspari Luciano, Coccia Fiorella e dal Sindacato Nazionale
Unitario Biologi Analisti Liberi Professionisti (SNUBALP) in persona
del suo rappresentante legale Piero Cognini (segretario generale);
b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale sollevata con la detta ordinanza emessa il
5 novembre 1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte