Ordinanza n. 65/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4legge 468/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), promossi con due ordinanze emesse il 13 novembre
1991 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Brescia sui
ricorsi riuniti proposti da Mori Alfredo ed altri contro l'Ufficio
Distrettuale Imposte Dirette di Brescia e sul ricorso proposto da
Cattozzo Lidia contro l'Intendenza di Finanza di Brescia, iscritte ai
nn. 358 e 359 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Brescia,
adita da alcuni contribuenti, i quali contestavano le cartelle
esattoriali con le quali era stato loro ingiunto il pagamento delle
somme relative alla parte percentuale delle tasse destinate alle
spese militari e dagli stessi contribuenti trattenute, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 19 e 21 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'intero d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), "nella parte in cui obbliga i contribuenti obiettori a
versare allo Stato anche quella parte di imposta che certamente
verrà utilizzata per fini di difesa armata, ovvero nella parte in
cui non prevede che quota del bilancio del Ministero della dife sa o
di altra amministrazione, nella specie, sia destinata a supporto o
propaganda del servizio alternativo non violento";
che, secondo il giudice a quo, il mancato riconoscimento della
c.d. obiezione fiscale determinerebbe una disparità di trattamento
rispetto ad altre forme di manifestazione della libertà di
coscienza, le quali, viceversa, sono riconosciute dall'ordinamento
giuridico, ancorché le motivazioni religiose dell'obiettore fiscale
possano essere identiche e ugualmente profonde, con conseguente
violazione degli artt. 3 e 19 della Costituzione;
che la mancata previsione di qualsiasi forma di propaganda del
servizio non violento contrasterebbe con l'art. 21 della
Costituzione;
che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo afferma di non
poter decidere la controversia sottoposta al suo esame senza che
questa Corte si pronunci "sulla sussistenza o meno di un diritto
civile all'obiezione in materia fiscale, con conseguente obbligo del
Ministero della difesa didestinare una parte del suo bilancio oltre
che alle spese militari stricto sensu ad attività connesse al
servizio sostitutivo civile alternativo a quello militare armato";
che la stessa Commissione tributaria di primo grado di Brescia
ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale in un
giudizio introdotto con il ricorso di un contribuente contro il
silenzio opposto dall'Intendenza di finanza di Brescia sulla
richiesta di rimborso della somma relativa a quella parte percentuale
delle tasse destinata alla spesa militare e dalla stessa Intendenza
trattenuta;
che nel presente giudizio non vi è stata costituzione delle
parti dei giudizi a quibus, né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Considerato che i giudizi di legittimità costituzionale
introdotti con le ordinanze indicate in epigrafe hanno il medesimo
oggetto e vanno quindi riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, della cui legittimità
costituzionale dubita il giudice a quo, istituisce e disciplina
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma nulla dispone circa
la destinazione e la utilizzazione delle imposte riscosse sulla base
dell'atto legislativo impugnato;
che la materia della destinazione e della utilizzazione delle
entrate tributarie è disciplinata dalle leggi di contabilità, le
quali, stabilendo i principi della universalità, della integrità e
della unità del bilancio dello Stato, impongono che tutte le
entrate, da qualunque fonte provengano, costituiscano una massa
inscindibile da destinarsi a tutte le spese iscritte in bilancio (v.,
per gli aspetti che qui rilevano, l'art. 4 della legge 5 agosto 1978,
n. 468);
che, conseguentemente, la questione di legittimità oggetto del
presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile, essendo del tutto evidente l'errore nel quale è
incorso il giudice a quo nell'individuare la disposizione dalla quale
deriverebbe la dedotta lesione dei principi costituzionali;
che la decisione di inammissibilità è ulteriormente rafforzata
dalla concorrente ragione che la censura proposta dal giudice a quo
ha ad oggetto un intero testo normativo, in relazione al quale,
mentre non è possibile individuare con precisione quale sia la
disposizione dalla quale deriva la lamentata lesione dei principi
costituzionali, non è del pari possibile estendere la richiesta
declaratoria di illegittimità costituzionale a disposizioni che non
concernono affatto gli aspetti censurati nelle ordinanze di
rimessione;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 19 e 21
della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte