Ordinanza n. 65/1994
Altra decisione · depositata il 24/02/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 271/1957
- art. 13legge 271/1957
usata come parametro
citata
- art. 2Codice penale
- art. 5legge 75/1993
- art. 13legge 16/1993
- art. 12legge 331/1993
- art. 20legge 4/1929
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del
decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione
e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474,
promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1993 dal Pretore di Lucca
nel procedimento penale a carico di Galligani Malfisa, iscritta al n.
428 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio penale nei confronti di
persona imputata del reato di cui all'art. 13 del decreto-legge 5
maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, in legge 2 luglio
1957, n. 474, per avere esercitato un deposito di oli minerali ad uso
industriale, superiore a dieci metri cubi, senza averne fatto
preventiva denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione, il Pretore di Lucca, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
richiamato art. 13 nonché dell'art. 1 dello stesso decreto-legge n.
271 del 1957 (che prevede l'obbligo di denuncia), in riferimento agli
articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;
che, richiamata la commisurazione della multa proporzionale
prevista dalla norma impugnata alla risultante di due fattori,
costituiti dai prodotti "trovati nel deposito" e dall'imposta ad essi
relativa, il giudice rimettente formula corrispondentemente due
distinti profili della questione, rapportati, rispettivamente:
a) al meccanismo di commisurazione della pena, collegato,
secondo costante giurisprudenza, al prodotto complessivamente
circolato nel deposito; meccanismo che, se è razionale, ad avviso
del rimettente, nella fattispecie dell'art. 11 del decreto-legge n.
271 del 1957 presa a termine di raffronto, non troverebbe altrettanto
razionale giustificazione nelle norme sottoposte a scrutinio, ond'è
che per questo profilo il giudice a quo deduce la violazione
dell'articolo 3 della Costituzione, per arbitraria equiparazione tra
fattispecie non omogenee e per lamentata "assurdità" della
comminatoria di multa proporzionale rispetto al carattere del reato;
b) al fattore dell'imposta relativa ai prodotti trovati (nel
senso detto) nel deposito, deducendo sia la mancata chiarezza della
norma circa il tipo di imposta - agevolata oppure ordinaria - cui
fare riferimento, il che ne determinerebbe l'illegittimità
costituzionale per violazione del principio di legalità della pena
(art. 25, secondo comma, della Costituzione), sia, in entrambe le
ipotesi di soluzione dell'accennata alternativa, la violazione
dell'art. 3 della Costituzione;
che, inoltre, svolgendo un diverso profilo della questione, il
Pretore rimettente ritiene che la mancanza nelle norme in argomento
di un limite superiore della pena si ponga in contrasto con l'art.
27, terzo comma, della Costituzione, con riferimento sia alla
finalità rieducativa della pena sia alla necessità di
riconsiderazione, nel trattamento sanzionatorio, di indici e fattori
ulteriori rispetto al solo dato obiettivo-quantitativo dell'illecito,
cui viceversa le norme denunciate avrebbero esclusivo riguardo;
nonché, ulteriormente, si ponga in contrasto con il principio di
legalità della pena "sancito dall'art. 27 (recte, 25), secondo
comma, della Costituzione", al quale ultimo principio sarebbe
coessenziale la fissazione di un limite;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza e l'inammissibilità delle
questioni così sollevate.
Considerato che, successivamente alla proposizione della
questione, è intervenuto l'art. 5, comma 6-bis, della legge 24 marzo
1993, n. 75 (norma introdotta in sede di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16), che ha modificato l'impugnato art. 13
del decreto-legge n. 271 del 1957, stabilendo per l'illecito in
argomento una sanzione amministrativa pecuniaria (da due a dieci
milioni di lire) in luogo della pena della multa;
che è poi ulteriormente intervenuto l'art. 12, comma 3, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale ha stabilito che la
soprarichiamata disposizione depenalizzatrice si applica anche alle
violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 75 del 1993, con esplicita deroga al c.d.
principio di ultrattività delle leggi penali finanziarie di cui
all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e altresì facendo
espresso richiamo all'applicabilità delle ordinarie regole in tema
di successione di norme nel tempo (art. 2, secondo e terzo comma, del
codice penale);
che pertanto va disposta la restituzione degli atti al giudice a
quo perché riesamini se la questione sollevata sia tuttora rilevante
alla luce del mutato quadro normativo di riferimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lucca.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte