Ordinanza n. 65/2002
Altra decisione · depositata il 19/03/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 2legge 421/1992
citata
- art. 3Costituzione
- art. 39Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 127Costituzione
- art. 4Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 43d.P.R. 902/1975
- art. 22legge 421/1992
- art. 11legge 59/1997
- art. 41legge 449/1997
- art. 48legge 449/1997
- art. 28legge 448/1998
- art. 30legge 448/1999
- art. 45d.lgs. 29/1993
- art. 14legge 343/2001
- art. 5-bislegge 343/2001
- art. 8Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 14 e 18
della delibera legislativa del consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia, intitolata "Disposizioni in materia di personale e
organizzazione degli uffici" (atto consiliare n. 132-bis), già
approvata una prima volta il 27 luglio 2000, quindi rinviata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri con telegramma del 5 settembre
2000 ed infine riapprovata con modifiche nella seduta del 4 ottobre
2000, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 25 ottobre 2000, depositato in cancelleria il
3 novembre 2000 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2000.
Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la
Regione Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto che con il ricorso in epigrafe il Presidente del
consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni degli articoli 9,
14 e 18 della delibera legislativa del consiglio regionale del
Friuli-Venezia Giulia, intitolata "Disposizioni in materia di
personale e organizzazione degli uffici" (atto consiliare
n. 132-bis), già approvata una prima volta il 27 luglio 2000, quindi
rinviata dalla Presidenza del Consiglio con telegramma del
5 settembre 2000 ed infine riapprovata con modifiche nella seduta del
4 ottobre 2000;
che nel ricorso si sostiene che le indicate disposizioni
contrasterebbero con gli articoli 3, primo comma, 39, quarto comma, e
97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 4
dello Statuto speciale regionale approvato con la legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia) e con l'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed
integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia), in quanto violerebbero "le norme
fondamentali delle riforme economico-sociali" recate: a) dall'art. 2,
comma 1, lettere a), h), i) e l), e comma 2, della legge 23 ottobre
1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale), "con le
conseguenti disposizioni" del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); b)
dall'articolo 22, commi 6, 8, e 37 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); c)
dall'art. 11, comma 4, "in particolare lettere a) e) e g)" della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
"con le conseguenti disposizioni delegate"; d) dall'articolo 41,
comma 3, e dall'art. 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); e) dal
"patto di stabilità interno" (avente rilievo di interesse nazionale,
avuto riguardo agli impegni assunti in ambito europeo), di cui
all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ed all'art. 30 della
legge 23 dicembre 1999, n. 448 [rectius 488] (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2000); f) dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la
determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione
collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29) e conseguenti contratti collettivi relativi
al comparto regioni e autonomie locali;
che si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia,
depositando una prima memoria, nella quale ha sostenuto genericamente
l'inammissibilità ed infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, e, quindi, una memoria successiva, nella quale
argomenta ampiamente le ragioni dell'infondatezza del ricorso ed
inoltre rileva che una delle norme impugnate, l'art. 18 della
deliberazione riapprovata, non aveva formato oggetto del primo
rinvio, nella pur identica versione oggetto della prima approvazione;
che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato due memorie illustrative, nella
prima delle quali ha replicato alle argomentazioni della regione ed
ha illustrato i riflessi sul presente giudizio dell'intervenuta
modificazione dell'art. 117 ed in generale del Titolo V della parte
seconda della Costituzione, e nella seconda ha argomentato solo su
quest'ultimo punto;
che dal suo canto la Regione Friuli-Venezia Giulia ha
depositato altra memoria, per richiamare le sue difese e
ulteriormente argomentare a favore dell'infondatezza della questione
concernente l'art. 14 della delibera impugnata, sulla base
dell'art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343
(Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attività di protezione civile), convertito
con modificazioni nella legge 9 novembre 2001, n. 401, soffermandosi
anch'essa sulle conseguenze sul giudizio della modificazione del
Titolo V della parte seconda della Costituzione.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 17 del 2002 - a
seguito della modificazione dell'art. 127 della Costituzione,
introdotta dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
ed in particolare della soppressione del controllo di
costituzionalità che, in base al testo originario dello stesso
art. 127, il Governo poteva chiedere alla Corte nei confronti della
deliberazione regionale prima della promulgazione - ha ritenuto che i
ricorsi introdotti ai sensi del medesimo testo originario ed ancora
pendenti diventino improcedibili, salva la facoltà del Governo di
impugnare la legge regionale nei termini e nei modi di cui al nuovo
testo dell'art. 127;
che, conseguentemente, il ricorso in epigrafe, proposto ai
sensi del testo originario dell'art. 127 Cost., deve essere
dichiarato improcedibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte